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martedì 20 ottobre 2015

Errati "chissenefrega" e loro ti fregano

Cresce l'uso del digitale e dell'informatica, le minacce crescono, ma gli utenti le prendono sotto gamba. Si sottovalutano i rischi perché non si  conoscono e sono disattenti, ignoranza e superficialità sono un binomio inscidibile, questo comportamento non è affatto furbo e può portare problemi.. Kaspersky Lab, dopo aver misurato lo stato della sicurezza in rete, avverte che il 74% dei cyber navigatori è pronto a scaricare un file pericoloso sul proprio dispositivo per assenza di e-skills, dal momento che non ha le competenze che servono per riconoscere i pericoli online.
Dalla ricerca svolta da Kaspersky Lab e B2B International, risulta che il 45% dei cybernauti ha incontrato un malware negli ultimi 12 mesi: ed il 13% di questi ignoravano di  essere stati infettati.

Il test, condotto su un campione di 18.000 utenti Internet, ha saggiato la capacità degli utenti nel rilevare le minacce online: ma alla richiesta di scaricare la canzone “Yesterday” dei Beatles, solo un utente su quattro (26%) ha risposto correttamente: Beatles.Yesterday.wma. Nonostante il refuso nel nome, il file audio è segnato correttamente. Il 34% degli intervistati ha invece scelto il pericoloso file .exe. Il 14% degli intervistati avrebbe effettuato il download di uno screensaver (.scr) e il 26% avrebbe scaricato uno zip: in entrambi i casi, il pericolo sarebbe stato dietro l’angolo.


Solo il 24% degli utenti è in grado di riconoscere una pagina web autentica evitando di cadere nel phishing. Oltre metà degli intervistati (il 58%) ha segnalato siti fasulli per inserire i propri dati. Del resto, un utente su cinque (21%) scarica file da siti di varia natura.
Dall’indagine emerge anche che gli utenti pur esprimendo preoccupazione verso le minacce informatiche, archiviano sempre più informazioni personali sui propri dispositivi, e tuttavia sono disattenti.

Sale dal 30% al 31% la percentuale è disposto a inserire informazioni personali o finanziarie all’interno di siti dei quali non hanno piena fiducia, mentre il numero di utenti convinti di non essere un target per un attacco informatico passa dal 40% al 46% e la domanda finale sarebbe "MA PERCHE LO CREDETE?"

giovedì 1 ottobre 2015

Women Power: i talenti delle donne




Ogni tanto buone notizie, in questo caso si annuncia che in Italia le imprese femminili rappresentano quasi il 22% delle imprese totale e la loro diffusione risulta relativamente maggiore nelle regioni a più elevata disoccupazione femminile. Sembra pertanto che le donne siano in grado di rispondere ai problemi occupazionali con spirito di iniziativa.
Uno studio di Banca Popolare di Milano ha analizzato il fenomeno delle imprese al femminile evidenziandone la vivacità e l'importanza per l'intera economia nazionale.
La conclusione del rapporto è che l’imprenditoria femminile si presenta come un segmento in fase di espansione con evidenti opportunità sia per le banche che per l’economia nel suo complesso. Non solo: si delinea un quadro molto rassicurante e incoraggiante in cui una gestione del credito più prudente, la più evidente possibilità di realizzare uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile e, elemento molto significativo, il contributo che potrà essere dato dalle donne straniere per la creazione di una cultura dell’integrazione attraverso l’iniziativa imprenditoriale fanno dello studio uno strumento prezioso per valorizzare una originale gestione dell’impresa.
Le donne in molti casi lavorano meglio, sono più attente, non mancano certo di eleganza creativa rispetto ai loro colleghi ed ora intraprendono con successo. Non basta ancora, il mondo delle libere professioni, vede figure di primo piano femminili, avvocati, medici, consulenti, sono realtà al femminile di tutto rispetto e spesso non hanno paura a competere con colleghi maschi, che invece hanno più paura di competere con le donne. Lo sviluppo del sistema Italia, passa attraverso queste energie, queste competenze, questo dinamismo equilibrato tra tradizione ed innovazione.
I dati ci confermano questo, a dispetto delle varie commissioni economiche di pari opportunità che invece in questi anni hanno fatto molto poco anche se hanno detto molte cose.

Rimane, a nostro parere, un grosso buco femminile nella politica del paese, anche se per dirla tutta non è che i maschi stiano brillando. La gerontocrazia da un lato che si contrappone al giuvenilismo dell'altro, in realtà dimostra che tutti hanno le stesse pochissime idee ma un sacco di slogan, poca credibilità ma una presunzione stratosferica, una dialettica che è molto bassa ma che non è nemmeno popolare. Le protagoniste attuali non stanno portando grandi novità a questo quadro piuttosto stantio, ma auspichiamo in un futuro migliore, anche se non arriva in Italia una novella Angela Merkel.



sabato 26 settembre 2015

Quando finisce un amore


Ci sono cose sempre molto difficili da capire. In questa brevissima consulenza sentimentale si afferma che la fine di una relazione è una fase delicata ma necessaria per poter ricominciare. Giustissimo ma viene trascurato un piccolo particolare, chi ha messo fine e chi ha subito la fine. Allora se qualcuno/a è scappata con un altro/a non ci vediamo una fase molto delicata, chi è rimasto solo/a ci pare molto più delicatamente sensibile. 

Una premessa, stiamo parlando di chi ha subito la fine oppure di quei casi in cui si spegne tutto talmente lentamente che ad un certo punto uno/una abbandona e rompe la consuetudine. Se il motivo della rottura è perchè ha finalmente alternative migliori, a noi non ci riguarda. 
Quando un amore finisce bisogna darsi il tempo necessario per elaborare la cosa. L’errore è cercare subito la distrazione senza dare spazio al dolore, occorre una rielaborazione fisiologica. La prima fase della separazione porta con sé chiusura e depressione, non ci si deve spaventare ma cercare di vivere fino in fondo, con i propri tempi, questo momento delicato e difficile. La fine di una relazione durata anni è un po’ come un lutto, è un’interruzione della fase della vita, si interrompe un progetto di vita insieme e ciò che ne consegue è un senso di smarrimento, di vuoto, di instabilità. Questo può portare con sé anche una relativa perdita di identità e colpevolizzazione.
È caratteristica delle donne analizzare le situazioni, fare autoanalisi, vivere la fine di una relazione come un fallimento. La donna tende a colpevolizzarsi, e spesso questa fase è vissuta con una scarsa autostima di sé. Gli uomini invece cercano la distrazione, la compagnia degli amici, nuove avventure senza grossi coinvolgimenti. Anche se, a questo riguardo, va detto che i ruoli si stanno equiparando, i ragazzi di oggi sono più sensibili alle problematiche legate ai sentimenti, ma spesso anche no.
Se il momento di chiusura e di depressione non passa e anzi altera la vita quotidiana, impedendo il normale svolgimento degli impegni lavorativi e sociali, allora ci si deve fermare un attimo e rivolgersi a un professionista. Non bisogna avere paura di chiedere aiuto ad amici, parenti, anche se si ricevono consigli non sempre appropriati. C’è chi ha più bisogno di essere ascoltato, chi di uscire, l’importante è che lo sappiano e non ci lascino soli.

Il punto di partenza ricominciare da se stessi. Trovare nuovi stimoli, dedicarsi a interessi che si erano accantonati per la vita di coppia, affrontare nuove sfide. Reinventarsi, ma per se stessi, non per il partner. Passata la fase più difficile, si ricomincia a guardarsi in giro e si cerca di distrarsi, Si  consiglia di farlo con l’aiuto degli amici e di conoscenze nuove, per essere introdotti in nuovi ambienti, evitando la routine che si aveva in precedenza. È importante frequentare contesti diversi da quelli vissuti con l’ex.
Anche trovare una nuova immagine di sé può essere un punto di partenza. Un nuovo taglio di capelli, un nuovo look sono piccoli punti di partenza per piacersi e vedersi diversi. I maschi invece una nuova immagine possono rifarsela coltivando meglio l'intelletto e scoprendo nuovi orizzonti di curiosità.
L’obiettivo finale è di pensare che la relazione, anche se finita, ci ha lasciato comunque qualcosa di positivo, di bello, per cui ne è valsa la pena. 
Le ultime due righe sono anche vere ma difficilissime, non sempre sostenibili, comunque da questo nostro punto di vista talvolta poco umane, la sofferenza è un ricordo che rischia di infangare il tutto ed anche questo è umano. 



mercoledì 16 settembre 2015

Libera professione più forte in Europa

L'Europa, molto più del Bel Paese, sembra orientata a darsi una scrollata riformista, introducendo novità pesanti anche nel campo delle professioni. Resta da vedere se in Italia, terra di microprofessionisti poco collaborativi e sviluppati, queste novità troveranno anche utilità. 

Con i cinque punti appena delineati dal commissario europeo al mercato interno, Elzabieta Bienkowska, emerge chiaramente l'intenzione a rafforzare e ampliare il campo d'azione dei liberi professionisti in Europa, riconoscendo a questi una rappresentanza a livello di commissioni e assemblee, considerandoli ormai di fatto come imprese. Liberi professionisti più vicini al mercato dei capitali, semplificazioni sull'accesso ai finanziamenti e sviluppo di strumenti alternativi collettivi e cartolarizzati. 

Cinque punti della commissaria, per una profonda rivisitazione del settore. Il primo dei cinque punti delle linee guida  si concentra sulla necessità di formare e fare acquisire le giuste competenze tecniche ai professionisti, nonché sull'offrire a questi ultimi informazioni base relative ai fondamenti dell'economia in cui agiscono e alle valutazioni base tra costi e profitti. Dentro tale area tematica l'Unione ha incluso il capitolo Erasmus, con l'intenzione di incentivare piani di scambio internazionale tra giovani talenti. Una maggiore facilità d'accesso ai mercati e alla finanza è il fondamento dei punti due e tre.

Bienkowska, ha ribadito l'intenzione di promuovere le libere professioni, confermando quanto già disposto dalla Commissione europea prima della creazione, nel 2014, del gruppo di lavoro tecnico impegnato sul piano di azione per l'imprenditorialità 2020. Nell'arco di un mese, ha continuato il commissario, si prevede verrà adottata l'Internal market strategy, che spingerà a integrare le libere professioni sul mercato, forte anche dalla direttiva europea sulle professioni qualificate, che ha mappato più di 5 mila attività professionali.

lunedì 14 settembre 2015

Corte Giustizia UE sull'orario di lavoro

Una bella novità in difesa dei più deboli, in questo caso lavoratori vessati da un'azienda. Ogni tanto informare di queste sensibilità, che paiono datate ma che coinvolgono e sconvolgono la vita di tante persone, diventa moderno ma soprattutto civile.
Per i lavoratori senza luogo di lavoro fisso, il tempo di trasferimento dal domicilio al primo cliente della giornata e viceversa costituisce orario di lavoro. La Corte di Giustizia dell’Unione europea con una sentenza mette un paletto piuttosto consistente. Tutto parte dal ricorso di una società spagnola (Tyco) che nel 2011 ha chiuso tutti gli uffici regionali, sostituendoli con una rete di operatori dislocati sul territorio dotati di auto e cellulare di servizio. La Corte, applicando la direttiva 88/2003 sull’organizzazione dell’orario di lavoro, ha dichiarato che «nel caso in cui dei lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro».
Nel caso specifico, la Tyco prevede che i suoi tecnici si rechino nelle sedi dei clienti comunicando la lista degli interventi della giornata e che possono essere distanti anche più di cento chilometri dal loro domicilio, ma considera «tempo di riposo» la percorrenza da casa al primo cliente ed il ritorno a fine giornata. Banalmente fai il primo intervento a 120 km da casa e l'orario inizia all'arrivo sul posto, finisci a 120 km, dopo averne fatti altri 200 km e con l'intervento si chiude l'orario, ovvero stai in giro 12 ore e ti considerano a riposo mentre ti fai oltre 200 km per loro che risparmiano sugli uffici regionali, l'amministratore delegato per avere escogitato questa furbata prende 200 volte lo stipendio del tecnico con l'autista per gli spostamenti. 
La Corte invece ha ritenuto che i lavoratori siano a disposizione del datore di lavoro durante i tempi di spostamento perché questi lavoratori non hanno pertanto la possibilità di disporre liberamente di questo tempo per dedicarsi ai loro interessi. La circostanza che i lavoratori comincino e terminino i tragitti presso il loro domicilio è una conseguenza diretta della decisione del loro datore di lavoro di eliminare gli uffici regionali e non della volontà dei lavoratori stessi. La Corte di giustizia, specifica che costringerli a farsi carico della scelta del loro datore di lavoro sarebbe contrario all’obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori perseguito dalla direttiva, nel quale rientra la necessità di garantire ai lavoratori un periodo minimo di riposo.



 

venerdì 31 luglio 2015

Errori ed orrori social net


ATTENZIONE: se combini guasti sul tuo profilo social, questi poi ti restano aggrappati come una sanguisuga in ogni occasione, anche e soprattutto quando non vorresti.
Qualunque sia lo scopo sociale per la tua presenza sul web, condividere foto e pensieri, sfogarsi con qualcuno, restare in contatto con gli amici, trovare lavoro o uscire con qualcuno, la base comune dei vari Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest o Match è il profilo utente, da creare con buonsenso, evitando di commettere gli errori, e da gestire con intelligenza.
A) Si comincia capendo che non l’ha ordinato nessuno di rendere i profili social visibili ed accessibili a tutti, anzi a volte, per non dire spesso, sarebbe meglio impostarne qualcuno su "privato", così da condividere le informazioni solo con amici fidati ed approvati, e non già coi datori di lavoro attuali o potenziali, facendo molta attenzione ai tag, che aprono porte che si vorrebbero tenere chiuse.

B) Farsi trovare su un social network col proprio nome completo non è mai consigliabile, perché ci sono occasioni in cui la vita privata deve restare tale, ovvero separata da quella pubblica, ma se su Facebook è difficile usare un nome diverso da quello legale, visto che richiede verifiche, su Instagram o Twitter si può invece scegliere uno pseudonimo che permetta di postare foto o cinguettare senza rischiare di danneggiare la propria reputazione.

C) Se si decide di iscriversi al servizio col proprio nome anziché uno pseudonimo, non è davvero il caso di pubblicare una foto poco professionale come immagine del profilo. Anche altre foto come quelle di cene, più che alticci, oppure le foto della festa dove siete mascherati da drag queen, non vi onorano se e quando siete TAGGATI pubblicamente nel mondo. Divertente in quel momento, imbarazzante ad un colloquio di lavoro. Non è nemmeno indispensabile farsi tracciare sulla localizzazione, in questo momento sono qui e vai di mappa. Se siete in ferie o in viaggio di nozze e volete fare invidia agli amici, mostrando un gran bel posto, tutto bene, in molte altre occasioni, lasciate stare, anche se non è un posto da pentirsi, non è furbissimo mostrare che si è poco furbi.
D) Voi potreste scrivere sciocchezze, che potrebbero costarvi molto caro, ma attenzione a lasciare che gli amici condividano post e commenti sul vostro profilo, significa che ne approvate il contenuto. Un potenziale datore di lavoro vi potrebbe giudicare in base a quello che scrivono gli altri e non già per quello che pensate voi. Meglio dunque accertarsi che nessuno dei vostri amici pubblichi qualcosa di poco consono o sgradevole sulla vostra bacheca e, nel caso, ricordarsi che esiste la possibilità di approvare ogni contenuto prima che questo appaia sul profilo.
Infine una regola aurea che vale sempre, e per tutto ciò che scrivete. Attenzione a controllare l’ortografia, sia gli errori banali o le abbreviazioni di testo giovanili (ad esempio la "k" al posto della "ch"), perché non sembra quasi vero che abbiate laurea e master, per poi incappare nel classico "C6?", ma anche fosse "RU ready o time 4 love", non mette in bella luce "KI" scrive.
1) Il datore di lavoro può  adottare una falsa identità per ’adescare’ su Facebook il dipendente sospettato di chattare durante l’orario di lavoro mettendo così a repentaglio la sicurezza degli impianti ai quali è addetto e il regolare funzionamento dell’azienda. Lo afferma la Cassazione sottolineando che questo tipo di controllo è lecito in quanto non ha ad oggetto l’attività lavorativa e il suo esatto adempimento, ma l’eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente. 
2) Licenziamento per aver dato della “MILF” ad una collega su facebook, Tribunale di Ivrea – Ordinanza Sezione Lavoro del 28/01/2015.
Nel caso in commento, si parla di Facebook, di colleghi di lavoro e di MILF ovvero acronimo utilizzato per indicare delle donne mature ma ancora molto belle.
In pratica, un dipendente veniva licenziato dall’azienda per cui lavorava perchè pubblicava sul proprio profilo personale facebook un post offensivo diretto all’azienda e alle colleghe.
3) Ritenuto “legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato alla lavoratrice che formi ed inserisca in siti Internet materiale pornografico ed annunci contenenti offerte di prestazioni sessuali che identifichino la propria qualità di hostess e la compagnia aerea datrice di lavoro” (Trib. Roma, 28/01/2009),
4) allo stesso modo, lecito è stato ritenuto il licenziamento a seguito di “appropriazione da parte di un dipendente, mediante l'utilizzo di una password personale, di un indirizzario interno all'azienda (comprensivo di dipendenti e collaboratori esterni), l'installazione di esso sul computer di un'organizzazione sindacale e l'utilizzo per l'invio di e-mail fortemente critiche verso la direzione aziendale, qualora si inseriscono in una situazione conflittuale già esistente tra il dipendente e la società” (Cass. civ., 10/09/2013, n. 20715).
5) “Qualora il codice disciplinare affisso nella bacheca aziendale vieti l'accesso alla rete internet e l'utilizzo della posta elettronica per scopi personali, è legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che, sul computer aziendale, abbia installato un programma di "file-sharing" ed uno per l'accesso alla email personale, effettuando il "download" di foto e filmati pornografici” (Cass. civ., 11/08/2014, n. 17859).
6) Problemi possono arrivare anche nel caso di pubblicazione, con conseguente responsabilità extracontrattuale, di chi: “sul social network Facebook, pubblichi e divulghi ai terzi affermazioni lesive dell'onore e della reputazione di un utente” (Trib. Monza, 02/03/2010).
Siamo per una presenza consapevole sui social, e quanto citato serve per rafforzare proprio questa consapevolezza di tutti, restano gli stupidi perché quelli non li informi nemmeno mediante una flebo.

sabato 18 luglio 2015

"Corna" e reati veri, non proprio scarsa comunicazione


La Corte di Cassazione, con sentenza penale n.28495, afferma che telefonare anonimamente alla moglie di un ex amante, per informarla delle scappatelle del coniuge, è un reato.
Il Corriere della Sera, dando notizia di questa sentenza, spiega anche la dinamica dei fatti.

La signora aveva chiamato in modo anonimo la rivale, per tre volte, raccontandole la sua love story con il marito ed anche altre relazioni extraconiugali.
La signora coinvolta, non aveva interrotto le telefonate ricevute ma era rimasta ad ascoltare le nefandezze che le venivano comunicate.

I giudici della Cassazione, hanno stabilito che la mancata interruzione delle conversazioni da parte della persona offesa, non può escludere la natura molesta delle telefonate dato che l’atteggiamento della tradita «non poteva essere interpretato come acquiescenza, tenuto conto della importanza delle rivelazioni che le erano state fatte». E «la natura molesta e petulante delle chiamate viene giustamente ricavata dalla forma anonima delle stesse».
Finale di questa brutta storia una condanna per molestie a 400 euro di ammenda con la sospensione condizionale della pena.

Penalmente rilevante anche un altro caso: Dopo una relazione e la decisione di troncare, presa senza troppi pensieri ovvero più o meno di comune accordo, la storia conclusa diventa la base per un’estorsione. In questo caso, la Lei in questione, ha "incassato" un arresto ed ovviato con un  patteggiamento di una pena a 10 mesi. La signora avrebbe chiesto all’(ex) amante 3 mila euro per non mostrare alla moglie le foto e i messaggi che avrebbero palesato il tradimento. Questo comportamento è stato considerato estorsione, anche se l'interessata cercava vendetta, oppure una sostanziosa buonuscita, senza rendersi conto di quello che faceva o meglio non ritenendo che fosse illegale.

Qualcuno infine dice anche che esistono tradimenti che risultano più deleteri delle corna, ognuno  faccia le sue valutazioni in tema e consideri anche questa eventuale possibilità. Ed in certi casi, ci verrebbe da chiedere: peggio, o meglio, corna ramificate o semplici taurine?

lunedì 15 giugno 2015

Oratoria, Retorica e comunicazione evergreen

La retorica è tecnica ma è anche arte. Per la parte tecnica si può imparare ed affinare, la parte artistica invece si ha oppure no, e su questa mancanza si può ricorrere alla tecnica per aver una buona capacità di espressione, ma senza quella musicalità che uno stonato non può mettere nel cantare.

La tecnica retorica non solo insegna ad esprimersi con efficacia ma è un ottimo supporto per ragionare bene. 

E' disciplina mentale per affinare il pensiero che diventa più fruibile e più facile da comunicare, sia per parlare che nello scrivere. Per questo, tecnicamente, ci sono alcune regole importanti. 


A. L’oratore – colui che parla o scrive per convincere – non è mai solo. Si esprime sempre in concomitanza o in opposizione ad altri, siano presenti o impliciti nelle credenze dell’uditorio, e sempre in funzione di altri discorsi

B. Costruire sempre un impasto indissolubile tra res et verba, tra argomenti e forme espressive; i fatti non sono più importanti delle parole e le parole non lo sono più dei fatti. Non è vero il detto "fatti non parole", che resta una datata pubblicità anche in politica.

C. Ricordarsi il principio di incertezza, gli schemi o i metodi non possono comprendere la complessità del reale. Ogni  metodo sarà sempre parziale

D. Iniziare sempre con la "captatio benevolentiae" per ottenere innanzitutto la fiducia di chi ascolta.

E. Ricordarsi sempre che "Excusatio non petita, accusatio manifesta", le scuse non richieste sono un brutto segno di "colpevolezza"

F. Usare sempre i 3 “mezzi persuasione” (ethos, pathos, logos) enunciati da Aristotele

G. Usare il più possibile il Principio di Teofrasto secondo cui non bisogna mai spiegare tutto in modo puntiglioso e prolisso, ma bisogna sempre lasciare all'uditore qualcosa da comprendere e da dedurre da solo, sentirà più suo il ragionamento.

H. Ricordarsi dell’efficacia del principio del tre che è il numero perfetto di cose importanti da dire e ricordare. Se fosse solo una è indottrinamento; se fossero due è un suggerimento incompleto; se sono quattro, sono già troppi elementi da ricordare.

Sono tutte regole antiche, che provengono da pensatori, filosofi ed eminenti personalità del passato. Non che oggi manchino i manuali di marketing, comunicazione, convincimento, vendita ecc... ma un conto è pensare a Cicerone, uomo colto e potente, nel senso di molto considerato ed influente, altro è seguire l'esempio di un qualunque Mr. Onemillion che avrà anche dalla sua la ricchezza, ma definirlo eminente per le sue vendite a sei zeri, non sarebbe del tutto vero.  
Si conclude dicendo: Nihil inimicus quam sibi ipse (Niente vi è di più nemico di se stessi - Cicerone), e pertanto imparare (e leggere) non solo ci migliora ma ci fortifica contro il nostro peggior nemico.

lunedì 18 maggio 2015

Il "rischio commerciale" non è tutelato dal Codice del Consumo

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha deciso sulla responsabilità di una s.r.l. che aveva fornito una partita di materiale ad altra società produttrice, materiale impiegato nella produzione e rivelatosi poi difettoso, tanto che i clienti avevano restituito la merce.

La s.r.l. convenuta, riconoscendo parzialmente i vizi del materiale, aveva chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice, difatti condannata in secondo grado per il risarcimento dei danni provocati dalla società fornitrice.

Avverso detta condanna ricorreva l'Assicurazione, eccependo la inoperatività, nel caso di specie, della polizza assicurativa, sull'assunto che essa coprisse esclusivamente i danni da prodotto difettoso ex D.Lgs 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) e non anche la responsabilità per inadempimento contrattuale o per vizi della compravendita.

La Cassazione ha rilevato, concordando con la compagnia ricorrente, come non sia ravvisabile nell'ipotesi di specie, alcuna responsabilità da prodotto difettoso di cui al Codice del Consumo, che tutela esclusivamente il consumatore. Posto allora che la società danneggiata è stata colpita non nella qualità di utente, per l'appunto, di consumatore, bensì, nell'esercizio della sua attività economica e commerciale e sugli utili di tale attività si è ripercosso il danno, l'assicurazione ha dovuto rispondere. 

martedì 14 aprile 2015

Redditi di immobili commerciali

Anche in assenza della convalida di sfratto, i canoni per “affitti” commerciali non devono essere dichiarati: è sufficiente una decisione giurisdizionale che accerti la morosità del conduttore. E' stato stabilito con questa sentenza, che è necessario “estendere analogicamente”, anche per i contratti ad uso non abitativo, “l’esclusione dalla tassazione, in presenza di un provvedimento giurisdizionale che accerti la morosità del conduttore”.
Il processo e la decisione
La questione fiscale nasceva dall’impugnazione dell’avviso di accertamento, a fronte del quale l’A.F. accertava la mancata dichiarazione – da parte del contribuente – del reddito “costituito dai canoni di locazione di un immobile commerciale”.
Nella propria tesi, il ricorrente difendeva la scelta di non aver indicato nella dichiarazione tale reddito, giacché era intervenuto il fallimento del conduttore.
Di contro, l’Ufficio evidenziava che l’art. 26 Tuir, stabilisce che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla percezione e, in particolare, solo i canoni dei fondi ad uso abitativo non sono tassati dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto (in questo caso del tutto assente).
In breve, la Commissione adita ha illustrato il seguente principio: la norma che esclude la tassazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo non percepiti non ha natura eccezionale, dunque siffatto meccanismo deve operare anche per le altre tipologie di locazioni.
In buona sostanza, “solo tale interpretazione analogica pone al riparo la norma da censure di costituzionalità per violazione degli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 53 Cost. (principio della capacità contributiva)”.
Non solo: secondo i citati giudici, “l’ammissione al passivo del fallimento del conduttore deve ritenersi equipollente alla convalida di sfratto come provvedimento giurisdizionale che attesta l’inadempimento” del conduttore.

mercoledì 1 aprile 2015

Anche in bicicletta con etilometro

Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere addebitato anche a chi conduca, in tale stato, una bicicletta. E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2015.
In merito alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di veicoli non motorizzati, come la bicicletta, si conferma che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche in bicletta perchè il mezzo usato può interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.

Invece non deve essere applicata la pena accessoria della sospensione della patente per la persona ubriaca che si metta alla guida di una bicicletta. E' quanto emerge dalla sentenza 6 maggio 2013,  della Corte di Cassazione. Il caso vedeva un conducente di una biciletta, destinatario di un provvedimento di sospensione della patente per essere stato fermato in stato di ebbrezza alla guida di tale mezzo. Confermata la giurisprudenza dominante secondo la quale la sospensione in commento può essere disposta solo quando l'imputato sia titolare di un titolo abilitativo e si sia posto alla guida di uno dei mezzi che richieda tali titoli.

mercoledì 1 ottobre 2014

Ritratto di famiglia


Il diritto di famiglia è un ramo del diritto civile che regolamenta i rapporti familiari, quali il matrimonio, i rapporti personali fra i coniugi, i rapporti patrimoniali nella famiglia, la filiazione, i rapporti fra genitori e figli, la separazione, il divorzio, le obbligazioni alimentari e gli obblighi di mantenimento del coniuge più debole.
La Costituzione Italiana dedica alla famiglia tre articoli:
- l'art. 29 sancisce che "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
- l'art. 30 dispone che "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".
- l'art. 31 stabilisce che "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
Secondo questi principi si agisce per tutelare i diritti di tutti i soggetti appartenenti alla famiglia sia essa legittima o di fatto


LA SEPARAZIONE HA UNA SCADENZA?!
La separazione consensuale ha una scadenza, in poche parole una coppia può essere separata per tutta la vita se non vuol procedere con il divorzio?

Sì, la separazione non ha una scadenza, tuttavia, con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. Con il divorzio viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc. ), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio.

MI SEPARO DAL MIO CONVIVENTE ANCHE SE LUI NON VUOLE?
Mamma di un figlio minore  mai sposata con il compagno e padre del minore, il compagno non le permette di andarsene nonostante sia giunto al capolinea il loro rapporto personale. Può la madre allontanarsi con il figlio minore?

A differenza delle coppie sposate, i conviventi posso cessare la relazione senza alcun provvedimento giudiziale ed alcun diritto di mantenimento, mentre, nei confronti dei figli, sussiste l'obbligo di mantenimento su entrambe i genitori.

TRADIMENTO ED ADDEBITO
Mio marito mi tradisce, voglio lasciarlo ed ho le prove dei suoi tradimenti, cosa posso fare?

Con le prove del tradimento, può fare un ricorso per separazione giudiziale con addebito. Gli effetti dell’addebito si riverberano esclusivamente sul piano patrimoniale, determinando la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione.

QUESTA ME L’HA REGALATA MIA MADRE, NON E’ TUA
In sede di separazione mio marito vuole siano conteggiati i regali di mia madre, è possibile?

In caso di separazione, i regali dei familiari se costanti e prolungati nel tempo vanno considerati ai fini della determinazione dell'assegno, in quanto effettivamente determinanti il tenore di vita della coppia.

IL TEST DI PATERNITA’
Il mio presunto padre si rifiuta di sottoporsi al test del Dna, come posso superare questo problema?

Se il figlio naturale chiede al presunto padre naturale il riconoscimento della paternità, questi non può invocare la prescrizione e il suo rifiuto di sottoporsi al test del Dna equivale ad accertamento positivo. Possono però prescriversi i diritti economici legati al mantenimento del figlio e al danno esistenziale patito da lui e dalla sua mamma per l'assenza dell'altro genitore.

SEI UN GENITORE SEPARATO E BENESTANTE?
Sono un medico chirurgo, vorrei chiedere la riduzione dell’assegno mensile che verso direttamente a mia figlia ventenne, studentessa universitaria.

Nulla da fare, tenute in debita considerazione sia  il contesto sociale di appartenenza della ragazza, delle sue esigenze di cura, di vita e di studio, nel frattempo accresciute, che le potenzialità economiche dell’obbligato.

DIRITTO DI VISITA DEI NONNI
In qualità di nonno non posso agire nel giudizio di separazione per regolare il mio diritto di visita con i minori?

Le  disposizioni in materia di affidamento della prole, nel prevedere il diritto dei figli minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 155, co. 1, codice civile), non determinano i presupposti per la legittimità dell’intervento di questi ultimi nel giudizio di separazione personale dei coniugi allo scopo di ottenere una congrua regolamentazione degli incontri tra nonni e nipoti. In assenza di un dato normativo che autorizzi un’iniziativa sul piano giudiziario da parte degli ascendenti, non è consentito l’intervento degli stessi nei giudizi di separazione e divorzio, nei quali la posizione dei minori è tutelata sotto forme che non prevedono la loro assunzione della qualità di parte.

mercoledì 27 agosto 2014

La non - plusvalenza del mediatore immobiliare


Mediazione – Responsabilità del mediatore – Obbligo informativo sulla plusvalenza – Non sussiste.
 
Esula dai compiti dell’agente immobiliare quello di informare la parte venditrice circa la disciplina tributaria della plusvalenza, considerato che l’imposizione tributaria deriva direttamente dalla legge, con la conseguenza che non è responsabile a norma dell’art. 1759, comma 1, c.c. il mediatore che non comunichi al cliente venditore le informazioni concernenti la plusvalenza derivante dalla compravendita intermediata.