lunedì 14 settembre 2015

Corte Giustizia UE sull'orario di lavoro

Una bella novità in difesa dei più deboli, in questo caso lavoratori vessati da un'azienda. Ogni tanto informare di queste sensibilità, che paiono datate ma che coinvolgono e sconvolgono la vita di tante persone, diventa moderno ma soprattutto civile.
Per i lavoratori senza luogo di lavoro fisso, il tempo di trasferimento dal domicilio al primo cliente della giornata e viceversa costituisce orario di lavoro. La Corte di Giustizia dell’Unione europea con una sentenza mette un paletto piuttosto consistente. Tutto parte dal ricorso di una società spagnola (Tyco) che nel 2011 ha chiuso tutti gli uffici regionali, sostituendoli con una rete di operatori dislocati sul territorio dotati di auto e cellulare di servizio. La Corte, applicando la direttiva 88/2003 sull’organizzazione dell’orario di lavoro, ha dichiarato che «nel caso in cui dei lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro».
Nel caso specifico, la Tyco prevede che i suoi tecnici si rechino nelle sedi dei clienti comunicando la lista degli interventi della giornata e che possono essere distanti anche più di cento chilometri dal loro domicilio, ma considera «tempo di riposo» la percorrenza da casa al primo cliente ed il ritorno a fine giornata. Banalmente fai il primo intervento a 120 km da casa e l'orario inizia all'arrivo sul posto, finisci a 120 km, dopo averne fatti altri 200 km e con l'intervento si chiude l'orario, ovvero stai in giro 12 ore e ti considerano a riposo mentre ti fai oltre 200 km per loro che risparmiano sugli uffici regionali, l'amministratore delegato per avere escogitato questa furbata prende 200 volte lo stipendio del tecnico con l'autista per gli spostamenti. 
La Corte invece ha ritenuto che i lavoratori siano a disposizione del datore di lavoro durante i tempi di spostamento perché questi lavoratori non hanno pertanto la possibilità di disporre liberamente di questo tempo per dedicarsi ai loro interessi. La circostanza che i lavoratori comincino e terminino i tragitti presso il loro domicilio è una conseguenza diretta della decisione del loro datore di lavoro di eliminare gli uffici regionali e non della volontà dei lavoratori stessi. La Corte di giustizia, specifica che costringerli a farsi carico della scelta del loro datore di lavoro sarebbe contrario all’obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori perseguito dalla direttiva, nel quale rientra la necessità di garantire ai lavoratori un periodo minimo di riposo.



 

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