Il reato di guida in stato di ebbrezza
può essere addebitato anche a chi conduca, in tale stato, una
bicicletta. E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2015.
In merito alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica
della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di veicoli non
motorizzati, come la bicicletta, si conferma che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere
commesso anche in bicletta perchè il mezzo usato può interferire
sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della
circolazione stradale.
Invece non deve essere applicata la pena accessoria della sospensione della
patente per la persona ubriaca che si metta alla guida di una
bicicletta. E' quanto emerge dalla sentenza 6 maggio 2013, della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un conducente di una biciletta, destinatario di un
provvedimento di sospensione della patente per essere stato fermato in
stato di ebbrezza alla guida di tale mezzo. Confermata la giurisprudenza dominante secondo la quale la
sospensione in commento può essere disposta solo quando l'imputato sia
titolare di un titolo abilitativo e si sia posto alla guida di uno dei
mezzi che richieda tali titoli.
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