mercoledì 1 aprile 2015

Anche in bicicletta con etilometro

Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere addebitato anche a chi conduca, in tale stato, una bicicletta. E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2015.
In merito alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di veicoli non motorizzati, come la bicicletta, si conferma che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche in bicletta perchè il mezzo usato può interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.

Invece non deve essere applicata la pena accessoria della sospensione della patente per la persona ubriaca che si metta alla guida di una bicicletta. E' quanto emerge dalla sentenza 6 maggio 2013,  della Corte di Cassazione. Il caso vedeva un conducente di una biciletta, destinatario di un provvedimento di sospensione della patente per essere stato fermato in stato di ebbrezza alla guida di tale mezzo. Confermata la giurisprudenza dominante secondo la quale la sospensione in commento può essere disposta solo quando l'imputato sia titolare di un titolo abilitativo e si sia posto alla guida di uno dei mezzi che richieda tali titoli.

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