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mercoledì 27 luglio 2016

Infortunio del dipendente non è reato se esperto e formato in sicurezza

Un lavoratore, soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro, tanto da essere nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda, decide, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di fare un lavoro con meno attenzione del necessario, e prendendosi il rischio capita l'infortunio grave, ovviamente datore di lavoro, e responsabili, vengono indagati e poi anche condannati in appello.
La sentenza di primo grado, nell’assolvere i due imputati, osservava come la causa dell’infortunio fosse da addebitare esclusivamente al dipendente, che avrebbe adottato un comportamento “negligente, avventato, imprudente ed abnorme”, mentre la Corte d’Appello avrebbe ribaltato tale pronuncia con un evidente cambiamento nella valutazione dei fatti e delle prove.
Ed il tema arriva, come logico in Cassazione che pronuncia l'annullamento senza rinvio, che assolve i ricorrenti perché il fatto non costituisce reato.
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso ed annullare senza provvedere al rinvio la sentenza impugnata, riconosce l’insussistenza dell’elemento soggettivo in capo agli imputati.

Cosa sarebbe capitato in questo caso: un elettricista esperto cui era stato affidato un lavoro da svolgersi attraverso un elevatore e con una serie di strumenti di protezione di cui era stato correttamente dotato; il lavoratore, soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro, “tanto da essere nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda, decide, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorre il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondano, e precipita al suolo”.
Ad avviso della Corte “nessun rimprovero può muoversi ai responsabili aziendali, in quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui aveva affidato il lavoro da compiersi”.

Si sottolinea infine un passaggio importante, la Cassazione osserva che “la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineata situazione di conflitto valutativo delle prove. Va ricordato, infatti, che il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre all'assoluzione deve pervenirsi in tutti quei casi in cui vi sia la semplice "non certezza" - e, dunque, anche il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza.




giovedì 17 dicembre 2015

Automobilisti contro ciclisti: 0-1

L'eterna lotta fra automobilisti e ciclisti sul predominio della strada. L'aggressività al volante si manifesta in molti modi: attraverso sorpassi azzardati, strombazzando il clacson quando si è fermi in coda, lanciando insulti e anatemi per una mancata precedenza. il ciclista viene visto come un pericoloso ostacolo mobile da schivare e quando rivendica il proprio spazio sulla strada che "è di tutti" la miccia è già accesa e il litigio è dietro la prima curva, all'incrocio con una ciclabile oppure ai margini di una carreggiata che dovrebbe essere condivisa tra chi guida e chi pedala e invece si trasforma in un campo di battaglia.

 ll Codice della Strada definisce la bicicletta "velocipede" (art. 50), è molto chiaro e dettagliato sulle caratteristiche costruttive che deve avere (art. 68) ma sulle norme di circolazione contenute nel primo comma dell'art. 182 non lo è altrettanto: "I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono procedere su un'unica fila salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro". Quindi in città si può pedalare affiancati a un'altra bici ma non viene specificato quando ciò è consentito, lasciando un ampio margine di discrezionalità e incertezza che può essere causa di litigi con gli automobilisti. Sulle strade extraurbane bisogna invece sempre pedalare in fila indiana, salvo rare eccezioni. A Lecce, un ciclista, che percorreva una strada del centro urbano, giunto ad un incrocio provvedeva a segnalare la direzione di svolta con la mano; nel frattempo sopraggiungeva a velocità sostenuta un'autovettura sulla corsia di sorpasso, viaggiante nella stessa direzione, che collideva con la bici nonostante il tentativo di frenata (accertato da rilievi sull'asfalto di circa 20 metri)
E così viene giudicato responsabile e tenuto al risarcimento del danno l'automobilista che, secondo il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 1820/2015,  guida a velocità non consona allo stato dei luoghi provocando lesioni al ciclista che lo precede (nello stesso senso di marcia) e che viene investito dall'auto sulla linea di mezzeria e sbalzato a terra dopo aver segnalato la svolta a sinistra
Il giudice di prime cure precisa, inoltre, che "in tema di lesioni all'integrità psico-fisica derivanti da incidente stradale e quindi di responsabilità aquiliana, il risarcimento del danno non patrimoniale include unitariamente tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso (danno) compreso quello biologico, ed, in caso di quantificazione equitativa, va valutato secondo le tabelle del Tribunale di Milano". Il ricorrente, costretto a 90 giorni di riposo per guarire dalle ferite riportate, subiva un danno biologico accertato da ctu: gli andranno riconosciuti tutti i danni, compresi quelli derivanti dalla distruzione dei suoi occhiali a causa della caduta.


lunedì 14 settembre 2015

Corte Giustizia UE sull'orario di lavoro

Una bella novità in difesa dei più deboli, in questo caso lavoratori vessati da un'azienda. Ogni tanto informare di queste sensibilità, che paiono datate ma che coinvolgono e sconvolgono la vita di tante persone, diventa moderno ma soprattutto civile.
Per i lavoratori senza luogo di lavoro fisso, il tempo di trasferimento dal domicilio al primo cliente della giornata e viceversa costituisce orario di lavoro. La Corte di Giustizia dell’Unione europea con una sentenza mette un paletto piuttosto consistente. Tutto parte dal ricorso di una società spagnola (Tyco) che nel 2011 ha chiuso tutti gli uffici regionali, sostituendoli con una rete di operatori dislocati sul territorio dotati di auto e cellulare di servizio. La Corte, applicando la direttiva 88/2003 sull’organizzazione dell’orario di lavoro, ha dichiarato che «nel caso in cui dei lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro».
Nel caso specifico, la Tyco prevede che i suoi tecnici si rechino nelle sedi dei clienti comunicando la lista degli interventi della giornata e che possono essere distanti anche più di cento chilometri dal loro domicilio, ma considera «tempo di riposo» la percorrenza da casa al primo cliente ed il ritorno a fine giornata. Banalmente fai il primo intervento a 120 km da casa e l'orario inizia all'arrivo sul posto, finisci a 120 km, dopo averne fatti altri 200 km e con l'intervento si chiude l'orario, ovvero stai in giro 12 ore e ti considerano a riposo mentre ti fai oltre 200 km per loro che risparmiano sugli uffici regionali, l'amministratore delegato per avere escogitato questa furbata prende 200 volte lo stipendio del tecnico con l'autista per gli spostamenti. 
La Corte invece ha ritenuto che i lavoratori siano a disposizione del datore di lavoro durante i tempi di spostamento perché questi lavoratori non hanno pertanto la possibilità di disporre liberamente di questo tempo per dedicarsi ai loro interessi. La circostanza che i lavoratori comincino e terminino i tragitti presso il loro domicilio è una conseguenza diretta della decisione del loro datore di lavoro di eliminare gli uffici regionali e non della volontà dei lavoratori stessi. La Corte di giustizia, specifica che costringerli a farsi carico della scelta del loro datore di lavoro sarebbe contrario all’obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori perseguito dalla direttiva, nel quale rientra la necessità di garantire ai lavoratori un periodo minimo di riposo.



 

lunedì 16 marzo 2015

INFO alta finanza: Derivati finanziari

Come dice il nome, si tratta di prodotti finanziari il cui valore "deriva" dall’andamento del valore di un altro bene (azioni, obbligazioni, valute ) oppure dal verificarsi di un preciso evento. In altre parole è una sorta di "scommessa" su un avvenimento futuro: ad esempio, le quotazioni di quel titolo saliranno o quell'ente locale non sarà in grado di pagare il suo debito. Praticamente, uno strumento derivato consiste in un contratto tra due parti che specifica le determinate condizioni entro le quali dovrà avvenire il pagamento. Il contratto prevede lo scambio di un titolo il cui valore è determinato dalle cosiddette "attività sottostanti", ovvero quei beni il cui valore di mercato determina il prezzo del contratto. L’attività o l’evento, che possono essere di qualsiasi natura, costituiscono il cosiddetto “sottostante” del prodotto derivato. La relazione che lega il valore del derivato al sottostante è il risultato finanziario del derivato, detto “pay-off”.
 
I derivati sono utilizzati per tre scopi principalmente:
1) ridurre il rischio finanziario di un portafoglio (finalità di copertura): acquisto un titolo nella ovvia speranza che salga, ma al tempo stesso acquisto un derivato sullo stesso titolo che prevede il calo delle sue quotazioni. Comunque vada non ci perdo;
2) ottenere un profitto assumendo esposizioni di rischio (finalità speculativa);
3) ottenere un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante per cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

Tra i derivati più diffusi rientrano i futures, le opzioni e gli swap. Tra i beni sottostanti, ovvero alla base dei titoli derivati si trovano comunemente commodities (come ad esempio il petrolio), azioni, titoli obbligazionari, tassi di interesse e valute.
Lo swap, nella finanza, appartiene alla categoria degli strumenti derivati, e consiste nello scambio di flussi di cassa tra due controparti. Va annoverato come uno dei più moderni strumenti di copertura dei rischi utilizzato prevalentemente dalle banche, dalle imprese e anche dagli enti pubblici. Si presenta come un contratto nominato (ma atipico in quanto privo di disciplina legislativa), a termine, consensuale, oneroso e aleatorio.
Un meccanismo di GARANZIA, per fare affari limitando il rischio, per molti comuni italiani anche importanti si è tramutato in debiti insostenibili, e probabile ricorso ai tribunali. Evidentemente, come al solito, i furbi stanno sempre da una parte e noi abbiamo votato quelli dall'altra parte. Come si dice in questi casi? "forse si stava meglio quando andava peggio", poi al posto dei partiti politici sono arrivati i grandi geni in economia e commercio.

lunedì 3 novembre 2014

Il sinistro fantasma con aumento della polizza


Fenomeno che preoccupa tutti è quello dei sinistri fantasma e, statistiche alla mano, succede sempre più spesso. Può capitare che la vostra assicurazione vi contatti addebitandovi un sinistro con un altro veicolo o, in altri casi, il consumatore noti che l’aumento della polizza assicurativa deriva da un incidente. Ma non solo. A volte, addirittura, il consumatore scopre di avere fatto un sinistro nel momento in cui gli viene inviato l’attestato di rischio. In ogni caso, ciò che fa rimbalzare dalla sedia è che quel sinistro non è mai avvenuto. Come difendersi nel caso di sinistro fantasma? Innanzitutto, entro 30 giorni dalla scoperta del sinistro, va inviata all’assicurazione raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si dichiara di essere estranei ai fatti contestati, peraltro, se possibile, meglio allegare eventuali versioni di testimoni provante la non veridicità dell’evento, corredate da valido documento di riconoscimento. L’assicurazione è obbligata a rispondervi, entro 45 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, altrimenti siete autorizzati a rivolgervi all’IVASS che può aprire un fascicolo e, nel caso in cui accerti comportamenti irregolari da parte della vostra compagnia assicurativa, può sanzionarla. Altro punto determinante e necessario è formulare una richiesta all’assicurazione di accesso agli atti (art. 146 C.d.A) al fine di avere informazioni, sul sinistro attribuitovi, circa la conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni. Le imprese di assicurazioni sono tenute a consentire tale accesso sia ai contraenti che ai danneggiati. E’ bene ricordare che se non ci si muove per tempo, scatta il principio del “silenzio-assenso”, per cui l’assicurazione sarebbe autorizzata a procedere al risarcimento.

Leggi tutto l'articolo: http://infogratis-consulenze.blogspot.it/p/domande-e-risposte.html 

venerdì 31 ottobre 2014

Risarcimento per buca nel manto stradale


Nel caso di buche del manto stradale per ottenere il risarcimento l’utente deve dar prova dell’alterazione della cosa, che, per le sue intrinseche caratteristiche, abbia determinato la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, ovvero l’imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, ha subito un danno. L’insidia, pertanto, deve avere alcuni presupposti oggettivi di gravità, insiti nell’insidia stessa, mentre dal lato soggettivo l’insidia deve essere imprevedibile ovvero non evitabile attraverso una ragionevole condotta diligente da parte dell’utente. L’Ente Pubblico, invece, per andare esente da colpe deve dimostrare il “caso fortuito”, ovvero un accadimento imprevedibile ed inevitabile, di per sé sufficiente a produrre l’evento ed estraneo alla sfera di azione del Comune custode della strada. Questo accadimento può consistere nel fatto della natura, nel fatto del terzo o nel fatto dello stesso danneggiato, purché, in questi casi, le condotte del terzo o del danneggiato abbiano costituito la causa esclusiva del danno. Il Comune deve, dunque, dare conto del fatto che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa. E’ così sufficiente, per provare il caso fortuito, dimostrare di aver rispettato tutte le regole cautelari che si imponevano nella gestione della rete stradale. Se, nonostante l’impiego dei mezzi tecnici e l’assunzione di quelle condotte necessarie in relazione alla natura della cosa, il danno si è verificato ugualmente, deve ritenersi provato, quanto meno per presunzione logica, il caso fortuito. Il danneggiato deve, dunque, dimostrare che il danno è dipeso direttamente dall’ostacolo presente sulla carreggiata in quanto esso non era né visibile né prevedibile e, pertanto, inevitabile. Al contrario, l’ente è libero da responsabilità se dimostra la visibilità e prevedibilità del pericolo e, di conseguenza, l’esistenza di un elemento interruttivo del rapporto di causalità, quale la colpa del conducente negligente e disattento. 


sabato 25 ottobre 2014

Cosa fare in caso di sinistro stradale ???


Frequenti sono le domande che mi vengono poste nel campo dell’infortunistica stradale, tra le più singolari c’è quella di una signora la quale chiedeva se fosse giusto che le  fosse applicata la presunzione di colpa al 50% in un incidente in cui lei conduceva una bicicletta. Ebbene sì; la presunzione di colpa al 50% stabilita dall’art. 2054 del c.c. si applica anche al conducente di una bicicletta.

Se ne volete sapere di più consultate la nostra pagina L'AVVOCATO RISPONDE

http://infogratis-consulenze.blogspot.it/p/domande-e-risposte.html