lunedì 18 maggio 2015

Il "rischio commerciale" non è tutelato dal Codice del Consumo

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha deciso sulla responsabilità di una s.r.l. che aveva fornito una partita di materiale ad altra società produttrice, materiale impiegato nella produzione e rivelatosi poi difettoso, tanto che i clienti avevano restituito la merce.

La s.r.l. convenuta, riconoscendo parzialmente i vizi del materiale, aveva chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice, difatti condannata in secondo grado per il risarcimento dei danni provocati dalla società fornitrice.

Avverso detta condanna ricorreva l'Assicurazione, eccependo la inoperatività, nel caso di specie, della polizza assicurativa, sull'assunto che essa coprisse esclusivamente i danni da prodotto difettoso ex D.Lgs 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) e non anche la responsabilità per inadempimento contrattuale o per vizi della compravendita.

La Cassazione ha rilevato, concordando con la compagnia ricorrente, come non sia ravvisabile nell'ipotesi di specie, alcuna responsabilità da prodotto difettoso di cui al Codice del Consumo, che tutela esclusivamente il consumatore. Posto allora che la società danneggiata è stata colpita non nella qualità di utente, per l'appunto, di consumatore, bensì, nell'esercizio della sua attività economica e commerciale e sugli utili di tale attività si è ripercosso il danno, l'assicurazione ha dovuto rispondere. 

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