Ma a
cosa serve esattamente l'APE?
L’attestato energetico serve per
fornire al nuovo inquilino (o al nuovo proprietario nel caso di compravendita)
informazioni sui consumi dell’immobile in cui andrà ad abitare e lo classifica
con una scala che va dalla G (consumi molto alti) alla A+ (consumi molto
bassi). Inoltre, l’A.P.E. fornisce delle raccomandazioni su possibili
interventi migliorativi da realizzare, per rendere più efficiente dal punto di
vista energetico l’immobile (esempio: la sostituzione dei serramenti,
l’installazione di pannelli isolanti lungo le murature, la sostituzione della
caldaia, ecc.), e dando un tempo di ritorno (in anni) dell’investimento fatto.
L’attestato viene rilasciato da un
certificatore, che valuta la struttura del fabbricato, oltre che
l’impiantistica dedita alla produzione del riscaldamento e dell’acqua calda
sanitaria, e altri aspetti considerati importanti dal punto di vista energetico
(orientamento dell’immobile, tipologia dei serramenti, presenza di isolanti,
ecc.). Pertanto, risulta molto importante un sopralluogo presso il fabbricato
da certificare, per acquisire tutti i dati e la documentazione necessari.
L’obbligo di dotarsi di certificato energetico vale sia per le compravendite di
immobili (a partire dal 1° luglio 2009), che per le locazioni (dal 1° luglio
2010). Inoltre dal 1° Gennaio 2012 è diventato obbligatorio indicare la Classe
Energetica di un immobile anche sugli annunci pubblicitari sia cartacei che
on-line.
La disciplina relativa alla
Certificazione Energetica degli Edifici contenuta nel D.Lgs. 192/2005 ha subìto
di recente diverse modifiche, anche a distanza di breve tempo l’una dall’altra.
In particolare sono intervenuti sul
tema:
• Decreto Ecobonus (D.L. 63/2013,
convertito dalla Legge 90/2013)
• Decreto Destinazione Italia (D.L.
145/2013)
• Legge di Stabilità (Legge 147/2013)
• Decreto Milleproroghe
(D.L.151/2013)
Le modifiche apportate dai vari
interventi normativi hanno, tuttavia, generato gran confusione su un tema così
importante, visto che riguarda la compravendita e l’affitto degli immobili.
Basti pensare che la Legge di
Stabilità 2014 ha rinviato l’operatività della norma sulla nullità del
contratto in caso di mancata
allegazione dell’APE, ma non ha tenuto conto che la norma stessa era stata già
abrogata dal Decreto Destinazione Italia.
Di recente anche il Governo (Ministro
Cancellieri) si è espresso in risposta ad un’interrogazione
parlamentare sugli obblighi connessi
all’APE nel caso di trasferimento di immobili o contratti di
locazione.
In questo Speciale di approfondimento
cerchiamo di fare il punto della questione.
La principale modifica ha riguardato
l’introduzione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in luogo
dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
L’APE viene definito come “un
documento, redatto […] e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che
attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di
specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza
energetica”.
L’APE ha una validità temporale
massima di 10 anni a partire dal suo rilascio, a meno di interventi edilizi che
comportino modifiche alle caratteristiche energetiche (ad esempio:
realizzazione di un cappotto, sostituzione degli infissi o dell’impianto di
riscaldamento).
Il Decreto Ecobonus (convertito dalla
Legge 90/2013 in vigore dal 4 agosto 2013) ha stabilito anche l’obbligo di
allegazione dell’APE:
• al contratto di trasferimento a
titolo oneroso (compravendita)
• agli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito (ad esempio, in caso di donazione)
• ai nuovi contratti di locazione
Il nuovo comma 3 dell’art. 6
stabilisce che non è più necessario allegare copia dell’APE al contratto di
locazione di singole unità immobiliari.
Rimane, invece, l’obbligo di
allegazione dell’APE ai contratti di trasferimento a titolo oneroso e di
locazione di interi fabbricati.
Inoltre, permane l’obbligo di
inserimento di un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il
conduttore dichiarano di aver
ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’APE, in merito
alla prestazione energetica degli edifici:
• nei contratti di compravendita
• negli altri atti di trasferimento a
titolo oneroso di immobili
• nei nuovi contratti di locazione di
edifici o di singole unità immobiliari
In pratica, l’obbligo di inserimento
di tale clausola non sussiste più per gli atti di trasferimento a titolo
gratuito (donazioni).
In caso di inadempienze sono previste
sanzioni molto pesanti; in particolare, in caso di omessa
dotazione, dichiarazione o
allegazione, se dovute, le parti sono soggette al pagamento in solido e in
parti uguali delle seguenti sanzioni:
• da euro 3.000 a euro 18.000, in
caso di trasferimento immobiliare
• da euro 1.000 a euro 4.000 per i
contratti di locazione
• da euro 500 a euro 2.000 per i
contratti di locazione non superiori a 3 anni
L’accertamento e la contestazione
della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della
registrazione dei contratti, dall’Agenzia delle Entrate.