martedì 14 aprile 2015

Redditi di immobili commerciali

Anche in assenza della convalida di sfratto, i canoni per “affitti” commerciali non devono essere dichiarati: è sufficiente una decisione giurisdizionale che accerti la morosità del conduttore. E' stato stabilito con questa sentenza, che è necessario “estendere analogicamente”, anche per i contratti ad uso non abitativo, “l’esclusione dalla tassazione, in presenza di un provvedimento giurisdizionale che accerti la morosità del conduttore”.
Il processo e la decisione
La questione fiscale nasceva dall’impugnazione dell’avviso di accertamento, a fronte del quale l’A.F. accertava la mancata dichiarazione – da parte del contribuente – del reddito “costituito dai canoni di locazione di un immobile commerciale”.
Nella propria tesi, il ricorrente difendeva la scelta di non aver indicato nella dichiarazione tale reddito, giacché era intervenuto il fallimento del conduttore.
Di contro, l’Ufficio evidenziava che l’art. 26 Tuir, stabilisce che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla percezione e, in particolare, solo i canoni dei fondi ad uso abitativo non sono tassati dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto (in questo caso del tutto assente).
In breve, la Commissione adita ha illustrato il seguente principio: la norma che esclude la tassazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo non percepiti non ha natura eccezionale, dunque siffatto meccanismo deve operare anche per le altre tipologie di locazioni.
In buona sostanza, “solo tale interpretazione analogica pone al riparo la norma da censure di costituzionalità per violazione degli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 53 Cost. (principio della capacità contributiva)”.
Non solo: secondo i citati giudici, “l’ammissione al passivo del fallimento del conduttore deve ritenersi equipollente alla convalida di sfratto come provvedimento giurisdizionale che attesta l’inadempimento” del conduttore.

martedì 7 aprile 2015

Mercato dei Diamanti: Carat, Clarity, Color, Cut

Peso, Purezza, Colore e Taglioil valore di un diamante si definisce soprattutto in base a quattro parametri di classificazione, ossia le famose 4 C dalle iniziali dei termini in lingua inglese:
Carat (Peso), Il peso dei diamanti è espresso in carati (1 carato = 0,20 grammi). Il carato si suddivide a sua volta in centesimi denominati "punti". Clarity (Purezza), il reticolo cristallino del diamante spesso presenta delle interruzioni che penalizzano. Colour (Colore), a livello teorico il colore è da considerare un grave difetto con una notevole penalizzazione del valore della pietra ma, quando esso è marcato e caratterizzante, esclude la stessa dalle normali categorie di colore e la inserisce nella classificazione dei cosiddetti diamanti 'fancies', ricercatissimi e, di conseguenza, di alto valore.
Cut (Taglio), il taglio più utilizzato è quello rotondo "brillante" o Amsterdam: 58 faccette, o meglio 57+1, considerando 1 la levigatura della punta del cono inferiore, denominato Culet.
(Vedi anche LuxuryPlus)

Le quotazioni dei diamanti da investimento mostrano un costante trend positivo, ben superiore all' andamento dell' inflazione. Investire in diamanti non è comunque mai una scelta speculativa e rischiosa, bensì una ponderata tutela dei propri capitali. Il loro trend valutativo non ha mai risentito degli eventi socio-politici, garantendo la sicurezza economica di questa scelta.
Punto di equilibrio del mercato è la De Beers Consolidated Mines Ltd., fondata nel 1888, che controlla circa il 45% della produzione mondiale di diamanti. Essendo i diamanti una risorsa naturale e limitata, la Anglo American, già Gruppo De Beers che ne commercializza i grezzi, pianifica con grande attenzione gli stock, immettendo sul mercato quantitativi determinati sempre correlati alla domanda finale. Questo è uno dei motivi per cui, anche in periodi di forte depressione, le quotazioni delle pietre possono rimanere invariate, senza subire flessioni.
Le quotazioni sono pubblicate trimestralmente perché il diamante non essendo un bene speculativo, non è soggetto a continue oscillazioni.
Monopolio, mercato, stabilità, un bene rifugio che negli anni si è mostrato molto sicuro, come non consigliarlo, peccato che non sembri adatto a piccoli investitori.

mercoledì 1 aprile 2015

Anche in bicicletta con etilometro

Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere addebitato anche a chi conduca, in tale stato, una bicicletta. E' quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2015.
In merito alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza alla conduzione di veicoli non motorizzati, come la bicicletta, si conferma che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche in bicletta perchè il mezzo usato può interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.

Invece non deve essere applicata la pena accessoria della sospensione della patente per la persona ubriaca che si metta alla guida di una bicicletta. E' quanto emerge dalla sentenza 6 maggio 2013,  della Corte di Cassazione. Il caso vedeva un conducente di una biciletta, destinatario di un provvedimento di sospensione della patente per essere stato fermato in stato di ebbrezza alla guida di tale mezzo. Confermata la giurisprudenza dominante secondo la quale la sospensione in commento può essere disposta solo quando l'imputato sia titolare di un titolo abilitativo e si sia posto alla guida di uno dei mezzi che richieda tali titoli.

Tagliatelle primavera alle erbe

Proposta culinaria con variazione sul tema. Arriva il caldo, la pasqua, le grandi mangiate, i sonnellini nel parco, e non si vuole caricarsi di ulteriori calorie. Ma alle tagliatelle non si rinuncia mai, o raramente, quindi eccovi un'idea buona e leggera pre o postpasquale.

Preparazione: 6 uova, un cucchiaio di parmigiano grattugiato, 200 g di pomodorini, un cucchiaio di prezzemolo e basilico tritati, 50 g di burro, una piccola cipolla (usare con cura), uno spicchio d'aglio
olio extravergine d'oliva, sale, pepe
Sbattete le uova con le erbe, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Ungete di burro il fondo di una padella antiaderente di 18 cm di diametro, versatevi parte del composto e fatelo cuocere per pochi minuti da entrambi i lati in modo da ottenere una frittatina sottile.
Ripetete il procedimento fino a esaurire il composto.
Lasciate raffreddare le frittatine su un piano coperte con un telo, quindi arrotolatele e tagliatele con un coltello affilato in modo da ottenere tante "tagliatelle" larghe circa un cm. Tritate fini la cipolla e l'aglio e fateli imbiondire in una larga padella con 2 cucchiai d'olio. Unite i pomodori tagliati a spicchi, pepate e cuocete per 5 minuti, salando quasi alla fine. Aggiungete poi le tagliatelle e lasciatele insaporire, girandole con delicatezza. Servite subito.