domenica 9 novembre 2014

Lorraine, la classica (a scuola di quiche)



La pasta si può fare a mano o nel mixer, il ripieno è pronto in pochi minuti e la cottura in due tempi garantisce un perfetto risultato. 
La regina delle torte salate, nella sua versione tradizionale o fantasia, è un jolly da giocarsi in mille occasioni.

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martedì 4 novembre 2014

Il Sabrato

ovvero BRASATO ALLA LOMBARDA
by Giovanna Ravizza

Niente di nuovo a Milano. Anzi. Tutto vecchio. Ma se parliamo della cucina e delle sue tradizioni, questo non è che un bene. Non sapete a quale pietanza volgere per primi la vostra attenzione? Ecco, allora, come pochi sanno e molti ignorano la ricetta del brasato alla lombarda in versione contadina ma molto gustosa.

Ingredienti: 1Kg di Scamone o Cappello del Prete, olio, 2 o 3 liste di sedano , 1 cipolla grande, 3 carote grandi, mezzo barattolo di salsa di pomodoro, 7 chiodi di garofano, sale e pepe, 1 lt. di acqua

In una casseruola di alluminio soffriggere l'olio e la carne per  rosolarla tutta intorno. Poi aggiungere spezzettati la cipolla, il sedano, le carote, la salsa di pomodoro ed i chiodi di garfano. Aggiungere l'acqua, il sale ed il pepe. Portare ad ebollizione. Poi mettere il tutto in pentola a pressione per 35 minuti oppure cuocere a fuoco lento per un paio d'ore. A fine cottura estrarre la carne e tagliarla a fette, nel mentre passare le verdure. Servire ben caldo con polenta o purè.
Decidete voi se impiattare, molto moderno oppure servire su un vassoio.

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lunedì 3 novembre 2014

Il sinistro fantasma con aumento della polizza


Fenomeno che preoccupa tutti è quello dei sinistri fantasma e, statistiche alla mano, succede sempre più spesso. Può capitare che la vostra assicurazione vi contatti addebitandovi un sinistro con un altro veicolo o, in altri casi, il consumatore noti che l’aumento della polizza assicurativa deriva da un incidente. Ma non solo. A volte, addirittura, il consumatore scopre di avere fatto un sinistro nel momento in cui gli viene inviato l’attestato di rischio. In ogni caso, ciò che fa rimbalzare dalla sedia è che quel sinistro non è mai avvenuto. Come difendersi nel caso di sinistro fantasma? Innanzitutto, entro 30 giorni dalla scoperta del sinistro, va inviata all’assicurazione raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si dichiara di essere estranei ai fatti contestati, peraltro, se possibile, meglio allegare eventuali versioni di testimoni provante la non veridicità dell’evento, corredate da valido documento di riconoscimento. L’assicurazione è obbligata a rispondervi, entro 45 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, altrimenti siete autorizzati a rivolgervi all’IVASS che può aprire un fascicolo e, nel caso in cui accerti comportamenti irregolari da parte della vostra compagnia assicurativa, può sanzionarla. Altro punto determinante e necessario è formulare una richiesta all’assicurazione di accesso agli atti (art. 146 C.d.A) al fine di avere informazioni, sul sinistro attribuitovi, circa la conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni. Le imprese di assicurazioni sono tenute a consentire tale accesso sia ai contraenti che ai danneggiati. E’ bene ricordare che se non ci si muove per tempo, scatta il principio del “silenzio-assenso”, per cui l’assicurazione sarebbe autorizzata a procedere al risarcimento.

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venerdì 31 ottobre 2014

Risarcimento per buca nel manto stradale


Nel caso di buche del manto stradale per ottenere il risarcimento l’utente deve dar prova dell’alterazione della cosa, che, per le sue intrinseche caratteristiche, abbia determinato la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, ovvero l’imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, ha subito un danno. L’insidia, pertanto, deve avere alcuni presupposti oggettivi di gravità, insiti nell’insidia stessa, mentre dal lato soggettivo l’insidia deve essere imprevedibile ovvero non evitabile attraverso una ragionevole condotta diligente da parte dell’utente. L’Ente Pubblico, invece, per andare esente da colpe deve dimostrare il “caso fortuito”, ovvero un accadimento imprevedibile ed inevitabile, di per sé sufficiente a produrre l’evento ed estraneo alla sfera di azione del Comune custode della strada. Questo accadimento può consistere nel fatto della natura, nel fatto del terzo o nel fatto dello stesso danneggiato, purché, in questi casi, le condotte del terzo o del danneggiato abbiano costituito la causa esclusiva del danno. Il Comune deve, dunque, dare conto del fatto che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa. E’ così sufficiente, per provare il caso fortuito, dimostrare di aver rispettato tutte le regole cautelari che si imponevano nella gestione della rete stradale. Se, nonostante l’impiego dei mezzi tecnici e l’assunzione di quelle condotte necessarie in relazione alla natura della cosa, il danno si è verificato ugualmente, deve ritenersi provato, quanto meno per presunzione logica, il caso fortuito. Il danneggiato deve, dunque, dimostrare che il danno è dipeso direttamente dall’ostacolo presente sulla carreggiata in quanto esso non era né visibile né prevedibile e, pertanto, inevitabile. Al contrario, l’ente è libero da responsabilità se dimostra la visibilità e prevedibilità del pericolo e, di conseguenza, l’esistenza di un elemento interruttivo del rapporto di causalità, quale la colpa del conducente negligente e disattento.