Fenomeno che preoccupa tutti è
quello dei sinistri fantasma e, statistiche alla mano, succede sempre
più spesso. Può capitare che la vostra assicurazione vi contatti
addebitandovi un sinistro con un altro veicolo o, in altri casi, il
consumatore noti che l’aumento della polizza assicurativa deriva da un
incidente. Ma non solo. A volte, addirittura, il consumatore scopre di
avere fatto un sinistro nel momento in cui gli viene inviato l’attestato
di rischio. In ogni caso, ciò che fa rimbalzare dalla sedia è che quel
sinistro non è mai avvenuto. Come difendersi nel caso di sinistro fantasma? Innanzitutto,
entro 30 giorni dalla scoperta del sinistro, va inviata
all’assicurazione raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si
dichiara di essere estranei ai fatti contestati, peraltro, se possibile,
meglio allegare eventuali versioni di testimoni provante la non
veridicità dell’evento, corredate da valido documento di riconoscimento.
L’assicurazione è obbligata a rispondervi, entro 45 giorni dalla data
di ricezione della raccomandata, altrimenti siete autorizzati a
rivolgervi all’IVASS che può aprire un fascicolo e, nel caso in cui
accerti comportamenti irregolari da parte della vostra compagnia
assicurativa, può sanzionarla. Altro punto determinante e necessario è
formulare una richiesta all’assicurazione di accesso agli atti (art. 146
C.d.A) al fine di avere informazioni, sul sinistro attribuitovi, circa
la conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e
liquidazione dei danni. Le imprese di assicurazioni sono tenute a
consentire tale accesso sia ai contraenti che ai danneggiati. E’ bene
ricordare che se non ci si muove per tempo, scatta il principio del
“silenzio-assenso”, per cui l’assicurazione sarebbe autorizzata a
procedere al risarcimento.
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