Nel
caso di buche del manto stradale per ottenere il risarcimento l’utente
deve dar prova dell’alterazione della cosa, che, per le sue intrinseche
caratteristiche, abbia determinato la configurazione nel caso concreto
della c.d. insidia o trabocchetto, ovvero l’imprevedibilità e
invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza
di detta situazione di pericolo, ha subito un danno. L’insidia,
pertanto, deve avere alcuni presupposti oggettivi di gravità, insiti
nell’insidia stessa, mentre dal lato soggettivo l’insidia deve essere
imprevedibile ovvero non evitabile attraverso una ragionevole condotta
diligente da parte dell’utente. L’Ente Pubblico, invece, per andare
esente da colpe deve dimostrare il “caso fortuito”, ovvero un
accadimento imprevedibile ed inevitabile, di per sé sufficiente a
produrre l’evento ed estraneo alla sfera di azione del Comune custode
della strada. Questo accadimento può consistere nel fatto della natura,
nel fatto del terzo o nel fatto dello stesso danneggiato, purché, in
questi casi, le condotte del terzo o del danneggiato abbiano costituito
la causa esclusiva del danno. Il Comune deve, dunque, dare conto del
fatto che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non
superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla
natura della cosa. E’ così sufficiente, per provare il caso fortuito,
dimostrare di aver rispettato tutte le regole cautelari che si
imponevano nella gestione della rete stradale. Se, nonostante l’impiego
dei mezzi tecnici e l’assunzione di quelle condotte necessarie in
relazione alla natura della cosa, il danno si è verificato ugualmente,
deve ritenersi provato, quanto meno per presunzione logica, il caso
fortuito. Il danneggiato deve, dunque, dimostrare che il danno è dipeso
direttamente dall’ostacolo presente sulla carreggiata in quanto esso non
era né visibile né prevedibile e, pertanto, inevitabile. Al contrario,
l’ente è libero da responsabilità se dimostra la visibilità e
prevedibilità del pericolo e, di conseguenza, l’esistenza di un elemento
interruttivo del rapporto di causalità, quale la colpa del conducente
negligente e disattento.
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