

Parte in questo modo la causa di separazione giudiziaria, dove le foto di Facebook diventano prove. Il giudice, però, che deve decidere, potrebbe chiedere ulteriori elementi per poter addebitare al meglio la colpa della separazione per infedeltà, in questo modo la lite si allunga e si allarga.
La domanda di tutti a questo punto è: il materiale è utilizzabile nella causa, o coperto da riservatezza e quindi tutelato dalle norme sulla privacy?
Un collegio giudicante, ha decretato che le «informazioni e le fotografie pubblicate sul proprio profilo Fb non sono assistite da segretezza, a differenza dei messaggi scambiati attraverso il servizio di messaggistica (la chat) fornito dal social network da assimilare a forme di corrispondenza privata».
Qualsiasi cosa si pubblichi sul proprio profilo, anche se riservato a cerchie ristrette di amici, diventa pubblico, secondo i giudici. Ma il tribunale non si è accontentato, naturalmente, delle informazioni attinte da Facebook. Ha incaricato la polizia municipale di verificare la convivenza della donna, come prova aggiuntiva «tale da escludere il diritto a percepire un assegno di mantenimento».

L'avvocato Felicioni commenta "Non credo che la rete abbia incrementato le occasioni di crisi nelle coppie. Incrementano le possibilità di conoscenza e di opportunità ma la crisi della coppia è indipendente da questo. Anche la sfacciataggine di pubblicarsi non è un sintomo di modernità e solo un mezzo diverso dal passato, perchè in questo caso le gravi conseguenze non sono poi così impensabili ed improbabili."
Tra tutte queste novità che le corti si trovano ad affrontare ci sono anche vicende controverse, che in una sentenza della Cassazione del 2013 trova soluzione diversa. Lei e lui si separano, con una decisione che impone all'ex marito il pagamento di un mantenimento di 700 euro al mese per il figlio minore. Lui tenta di ridiscutere l'accordo, addebitando a lei la causa della separazione per infedeltà, adducendo come prova una mail con la dichiarazione compromettente della moglie al presunto amante. Non ci sono altri elementi ed allora la Cassazione conclude che «il legame si è rivelato platonico, fatto di contatti telefonici o via Internet data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale».
Negata dunque la relazione sull'indizio della mail e respinto il ricorso. Nelle decisioni dei giudici, si diffonde la tesi che email, sms, skype sono mezzi di corrispondenza privata e quindi non possono essere violati. Un coniuge che si mette a leggere quei messaggi per portarli al giudice, può essere denunciato per violazione della privacy, ma vi è anche giurisprudenza nuova e contraria, perchè una sentenza di Cassazione del 2015 al dovere di fedeltà, ha aggiunto quello di lealtà, riferendosi ai tradimenti virtuali, chiaramente in contrasto con quella del 2013.
A questo punto l'unica cosa certa sono le "corna" reali o virtuali che siano, ma siccome non si vedono, pensiamo che non possano essere risarcite come danno biologico, pare invece che nei rapporti di coppia l'unica certezza rimasta sia quella che "è sempre meglio avere un buon avvocato".


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