L'eterna lotta fra automobilisti e ciclisti sul predominio della strada. L'aggressività al volante si manifesta in molti modi: attraverso sorpassi azzardati, strombazzando il clacson quando si è fermi in coda, lanciando insulti e anatemi per una mancata precedenza. il ciclista viene visto come un pericoloso
ostacolo mobile da schivare e quando rivendica il proprio spazio sulla
strada che "è di tutti" la miccia è già accesa e il litigio è dietro la
prima curva, all'incrocio con una ciclabile oppure ai margini di una
carreggiata che dovrebbe essere condivisa tra chi guida e chi pedala e
invece si trasforma in un campo di battaglia.
ll Codice della Strada definisce la bicicletta "velocipede" (art. 50), è molto chiaro e dettagliato sulle caratteristiche costruttive che deve avere (art. 68) ma sulle norme di circolazione contenute nel primo comma dell'art. 182 non lo è altrettanto: "I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono procedere su un'unica fila salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro". Quindi in città si può pedalare affiancati a un'altra bici ma non viene specificato quando ciò è consentito, lasciando un ampio margine di discrezionalità e incertezza che può essere causa di litigi con gli automobilisti. Sulle strade extraurbane bisogna invece sempre pedalare in fila indiana, salvo rare eccezioni. A Lecce, un
ciclista, che percorreva una strada del centro urbano, giunto ad un
incrocio provvedeva a segnalare la direzione di svolta con la mano; nel
frattempo sopraggiungeva a velocità sostenuta un'autovettura sulla corsia di sorpasso,
viaggiante nella stessa direzione, che collideva con la bici nonostante
il tentativo di frenata (accertato da rilievi sull'asfalto di circa 20
metri)
E così viene giudicato responsabile e tenuto al risarcimento del danno l'automobilista che, secondo il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 1820/2015, guida a velocità non consona allo stato dei luoghi provocando lesioni al ciclista che lo precede (nello stesso senso di marcia) e che viene investito dall'auto sulla linea di mezzeria e sbalzato a terra dopo aver segnalato la svolta a sinistra
Il giudice di prime cure precisa, inoltre, che "in tema di lesioni all'integrità psico-fisica derivanti da incidente stradale e quindi di responsabilità aquiliana, il risarcimento del danno non patrimoniale include unitariamente tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso (danno) compreso quello biologico, ed, in caso di quantificazione equitativa, va valutato secondo le tabelle del Tribunale di Milano". Il ricorrente, costretto a 90 giorni di riposo per guarire dalle ferite riportate, subiva un danno biologico accertato da ctu: gli andranno riconosciuti tutti i danni, compresi quelli derivanti dalla distruzione dei suoi occhiali a causa della caduta.
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