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martedì 14 luglio 2015

Assessment Center, indagini e selezioni per lavorare


L'Assessment Center è una metodologia di indagine in ambito lavorativo, in grado di fornire informazioni analitiche circa le competenze, le capacità, le attitudini, le motivazioni e il potenziale di sviluppo delle persone coinvolte. 


Si usa per:
  1. selezione di personale in ingresso;
  2. mappatura del patrimonio umano aziendale;
  3. valutazione del potenziale;
  4. verifica del possesso di capacità fondamentali in alcune risorse-chiave con attuale o futura responsabilità manageriale;

L'Assessment Center è uno strumento che impiega simulazioni di situazioni organizzative che consentano di rilevare una vasta gamma di competenze. Le esercitazioni agiscono da stimolo per attivare i comportamenti che si vogliono valutare.
Gli strumenti di rilevazione sono: test, in basket, questionari motivazionali, role playing per dinamiche di gruppo, colloquio individuale e altre prove individuali, ciascuno dei quali indaga su specifiche aree tematiche.

Gli esaminatori cercheranno di comprendere le vostre attitudini. Ad esempio se siete più portati al lavoro di squadra e siete in grado di collaborare con gli altri per il raggiungimento di un obiettivo comune, oppure se avete capacità di leadership e se siete in grado di guidare un gruppo. Altri aspetti che vengono valutati possono essere: la capacità di gestire lo stress, di affrontare problemi complessi, le capacità di organizzazione, la propensione al rischio, la capacità di parlare in pubblico, le competenze di negoziazione e relazione, capacità di vendita, l’attitudine al cambiamento, competenze analitiche, capacità di autocontrollo, predisposizione alla gestione di gruppi di persone.

Non è utile mentire o usare stratagemmi per mostrare lati del carattere che non vi appartengono.  Durante l’assessment center gli esaminatori analizzeranno sia la vostra comunicazione verbale sia la comunicazione non verbale come il linguaggio del corpo, il tono della voce, la vostra postura, i gesti, le espressioni del viso, i movimenti, se siete capaci di fingere tenendo tutto sotto controllo o avete  una doppia personalità oppure siete bravi come Marlon Brando.

giovedì 9 luglio 2015

Mattone o non mattone? Consulenti immobiliari vari o eventuali

Le differenze tra consulenti immobiliari sono complesse, impalpabili, ma anche evidentissime. La domanda di partenza è piuttosto semplice: Vuoi vendere un immobile?
Se la risposta è: "Affidati a noi! E ti seguiremo per tutto il percorso da affrontare per le fasi della vendita e del futuro acquisto!" Oppure: decidere di vendere la propria abitazione è una scelta importante. Affidarsi a noi equivale a fare una scelta sicura, giusta! Improntata dalla professionalità, esperienza e massima serietà di tutti noi.

Non ti hanno detto nulla, se rileggi bene, non trovi nessuna indicazione, nessun suggerimento, nessuna proposta concreta, nessuna metodologia applicata.

Se invece cominciano con consigli e proposte del tipo: "Con noi hai la certezza di raggiungere il proprio obiettivo nel più breve tempo possibile.  Il primo passo è la conoscenza del proprio consulente che vi seguirà, colui che vi saprà indicare la via migliore da intraprendere. La valutazione del proprio immobile è il secondo passo importante, alla base di ogni lavoro da iniziare"
Si vede subito un approccio leggermente diverso: stabilire insieme la pubblicità da adottare per la migliore esposizione sui portali immobiliari, identificare insieme punti di forza e debolezza dell'affare, dialogare e spiegare meglio gli strumenti possibili, creare quel rapporto necessario per formare l'offerta che non è detto sia la migliore in soldi ma la più credibile, ovvero quella che propone un affare sia al venditore che all'acquirente.

Ulteriore elemento da considerare. I portali delle case ed i siti delle agenzie servono molto, verificare l'impostazione che viene data all'immobile, rende l'idea della professionalità in campo. 
Non trascurabile l’incarico di vendita con l'agenzia, che garantirà un importante elemento di Privacy, ed un’ottima gestione dell'acquirente.
In questi casi qualche indicazione operativa viene fornita, non molto, ma è sempre meglio che un sorriso ed una stretta di mano ed un sano rapporto tra parti permette di chiarire e capire quello che non è sempre "cristallino".
Importante anche l'analisi del clima organizzativo. Per chi vende casa la parte soft dell'organizzazione è quella legata alle percezioni, alle emozioni, alle aspettative, alle speranze delle persone. Queste variabili costituiscono gli elementi invisibili dell'organizzazione e la sezione emotiva della stessa.
Un'azienda che voglia raggiungere l'eccellenza ed essere veramente competitiva, non può non tenere convenientemente conto di quanto sopra. Valutare questi elementi significa realizzare un canale di ascolto e comunicazione fra azienda e clienti che consenta di creare un clima positivo.
Noi pertanto aggiungiamo un consiglio, andate a vedere come, dove e cosa propone la vostra agenzia immobiliare, parlate, chiedete e se il prodotto di altre case non è di vostro gradimento, nulla potrà farvi supporre che la vostra casa sarà trattata diversamente.  

NON contano nulla invece il consulente ambientale, il consulente informatico, il consulente finanziario, il consulente marketing, utili all'azienda che vuole crescere e migliorare, ma non molto sul singolo affare di una casa. Se funziona, il sistema funziona per tutti, difficile invece che funzioni bene per alcuni proprietari e molto meno bene per altri.

mercoledì 13 maggio 2015

Turista fai da te ( .... ma bene)

Turisti non per caso, con una nuova formula non proprio innovativa ma proposta con professionalità e serietà, in modo molto accattivante. Andare in stupende città, affittando spettacolari appartamenti, oggi si può fare con BeMate.com che raccoglie oltre 2.500 residenze turistiche in 150 città. 

Cosa viene offerto? La libertà di soggiornare in vera casa ma con tutti i servizi di un hotel a partire dalla portineria 24 ore a disposizione per consegna e ritiro delle chiavi, deposito bagagli, informazioni turistiche. E' una nuova comunità collaborativa che mette in contatto i proprietari di case ed i viaggiatori, in modo che possano godere di tutti i tipi di servizi per rendere il loro soggiorno un'esperienza indimenticabile.
Ci è molto piaciuto l'appartamento situato a Midtown Manhattan sulla 45th Street tra 2nd e 3rd Avenues, siamo in zona Grand Central Station e le nazioni Unite. Si raggiunge facilmente Times Square, il Theater District, SoHo e Tribeca, and Wall Street. I servizi sono eccellenti e New York è impareggiabile. Il prezzo accessibile, l'emozione invece dovete metterla voi.


Le offerte sono moltissime, varie e belle.  Appartamenti turistici nel centro città di tutte le città dove è presente Room Mate Hotels: Madrid, Barcellona, Malaga, Salamanca e Granada in Spagna, Amsterdam e Firenze in Europa, New York e Miami negli Stati Uniti e Messico.


La filosofia del gruppo è sempre stata che il modo migliore di viaggiare è quello di far visita ad amici, e quindi ogni hotel ha un nome e una personalità diversa. L'obiettivo è quello di essere presente nelle principali capitali del mondo entro i prossimi mesi, visto che la piattaforma è aperta a qualsiasi albergatore che vuole essere un ambasciatore di BeMate.com in città nuove.

martedì 14 aprile 2015

Redditi di immobili commerciali

Anche in assenza della convalida di sfratto, i canoni per “affitti” commerciali non devono essere dichiarati: è sufficiente una decisione giurisdizionale che accerti la morosità del conduttore. E' stato stabilito con questa sentenza, che è necessario “estendere analogicamente”, anche per i contratti ad uso non abitativo, “l’esclusione dalla tassazione, in presenza di un provvedimento giurisdizionale che accerti la morosità del conduttore”.
Il processo e la decisione
La questione fiscale nasceva dall’impugnazione dell’avviso di accertamento, a fronte del quale l’A.F. accertava la mancata dichiarazione – da parte del contribuente – del reddito “costituito dai canoni di locazione di un immobile commerciale”.
Nella propria tesi, il ricorrente difendeva la scelta di non aver indicato nella dichiarazione tale reddito, giacché era intervenuto il fallimento del conduttore.
Di contro, l’Ufficio evidenziava che l’art. 26 Tuir, stabilisce che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla percezione e, in particolare, solo i canoni dei fondi ad uso abitativo non sono tassati dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto (in questo caso del tutto assente).
In breve, la Commissione adita ha illustrato il seguente principio: la norma che esclude la tassazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo non percepiti non ha natura eccezionale, dunque siffatto meccanismo deve operare anche per le altre tipologie di locazioni.
In buona sostanza, “solo tale interpretazione analogica pone al riparo la norma da censure di costituzionalità per violazione degli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 53 Cost. (principio della capacità contributiva)”.
Non solo: secondo i citati giudici, “l’ammissione al passivo del fallimento del conduttore deve ritenersi equipollente alla convalida di sfratto come provvedimento giurisdizionale che attesta l’inadempimento” del conduttore.

venerdì 10 ottobre 2014

APE: Documento essenziale per vendere casa


Le Nuove Normative in materia di Compravendite e Locazioni Immobiliari impongo al Proprietario dell'immobile di possedere il documento definito come APE, ovvero Attestazione di Prestazione Energetica.


Ma a cosa serve esattamente l'APE?

L’attestato energetico serve per fornire al nuovo inquilino (o al nuovo proprietario nel caso di compravendita) informazioni sui consumi dell’immobile in cui andrà ad abitare e lo classifica con una scala che va dalla G (consumi molto alti) alla A+ (consumi molto bassi). Inoltre, l’A.P.E. fornisce delle raccomandazioni su possibili interventi migliorativi da realizzare, per rendere più efficiente dal punto di vista energetico l’immobile (esempio: la sostituzione dei serramenti, l’installazione di pannelli isolanti lungo le murature, la sostituzione della caldaia, ecc.), e dando un tempo di ritorno (in anni) dell’investimento fatto.



L’attestato viene rilasciato da un certificatore, che valuta la struttura del fabbricato, oltre che l’impiantistica dedita alla produzione del riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria, e altri aspetti considerati importanti dal punto di vista energetico (orientamento dell’immobile, tipologia dei serramenti, presenza di isolanti, ecc.). Pertanto, risulta molto importante un sopralluogo presso il fabbricato da certificare, per acquisire tutti i dati e la documentazione necessari. L’obbligo di dotarsi di certificato energetico vale sia per le compravendite di immobili (a partire dal 1° luglio 2009), che per le locazioni (dal 1° luglio 2010). Inoltre dal 1° Gennaio 2012 è diventato obbligatorio indicare la Classe Energetica di un immobile anche sugli annunci pubblicitari sia cartacei che on-line.
La disciplina relativa alla Certificazione Energetica degli Edifici contenuta nel D.Lgs. 192/2005 ha subìto di recente diverse modifiche, anche a distanza di breve tempo l’una dall’altra.
In particolare sono intervenuti sul tema:
• Decreto Ecobonus (D.L. 63/2013, convertito dalla Legge 90/2013)
• Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013)
• Legge di Stabilità (Legge 147/2013)
• Decreto Milleproroghe (D.L.151/2013)

Le modifiche apportate dai vari interventi normativi hanno, tuttavia, generato gran confusione su un tema così importante, visto che riguarda la compravendita e l’affitto degli immobili.
Basti pensare che la Legge di Stabilità 2014 ha rinviato l’operatività della norma sulla nullità del
contratto in caso di mancata allegazione dell’APE, ma non ha tenuto conto che la norma stessa era stata già abrogata dal Decreto Destinazione Italia.
Di recente anche il Governo (Ministro Cancellieri) si è espresso in risposta ad un’interrogazione
parlamentare sugli obblighi connessi all’APE nel caso di trasferimento di immobili o contratti di
locazione.

In questo Speciale di approfondimento cerchiamo di fare il punto della questione.

La principale modifica ha riguardato l’introduzione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in luogo dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
L’APE viene definito come “un documento, redatto […] e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.
L’APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio, a meno di interventi edilizi che comportino modifiche alle caratteristiche energetiche (ad esempio: realizzazione di un cappotto, sostituzione degli infissi o dell’impianto di riscaldamento).

Il Decreto Ecobonus (convertito dalla Legge 90/2013 in vigore dal 4 agosto 2013) ha stabilito anche l’obbligo di allegazione dell’APE:
• al contratto di trasferimento a titolo oneroso (compravendita)
• agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (ad esempio, in caso di donazione)
• ai nuovi contratti di locazione

Il nuovo comma 3 dell’art. 6 stabilisce che non è più necessario allegare copia dell’APE al contratto di locazione di singole unità immobiliari.
Rimane, invece, l’obbligo di allegazione dell’APE ai contratti di trasferimento a titolo oneroso e di
locazione di interi fabbricati.

Inoltre, permane l’obbligo di inserimento di un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il
conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’APE, in merito alla prestazione energetica degli edifici:
• nei contratti di compravendita
• negli altri atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili
• nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari
In pratica, l’obbligo di inserimento di tale clausola non sussiste più per gli atti di trasferimento a titolo gratuito (donazioni).

In caso di inadempienze sono previste sanzioni molto pesanti; in particolare, in caso di omessa
dotazione, dichiarazione o allegazione, se dovute, le parti sono soggette al pagamento in solido e in parti uguali delle seguenti sanzioni:

• da euro 3.000 a euro 18.000, in caso di trasferimento immobiliare
• da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione
• da euro 500 a euro 2.000 per i contratti di locazione non superiori a 3 anni




L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione dei contratti, dall’Agenzia delle Entrate.

martedì 2 settembre 2014

L'architettura vivace



Avete casa in campagna e state cercando idee, spunti e consigli per arredarla al meglio?

 Scegliere i complementi giusti per una residenza immersa nella natura, dove si respira aria pulita, lontana, dunque, dai ritmi e i rumori della città, è sicuramente un’impresa bella ma rischiosa, perché si rischia di sbagliare stile, identificare male la personalità della casa e dell’ambiente intorno. 
L’arredamento giusto per arredare una casa in campagna è certamente quello country rustico ma, a sorpresa, vi riveliamo che è possibile ottenere anche un risultato molto moderno  utilizzando complementi, arredi e materiali più “rurali”, creando un architettura lineare a piena di colore e vivacità

mercoledì 27 agosto 2014

La non - plusvalenza del mediatore immobiliare


Mediazione – Responsabilità del mediatore – Obbligo informativo sulla plusvalenza – Non sussiste.
 
Esula dai compiti dell’agente immobiliare quello di informare la parte venditrice circa la disciplina tributaria della plusvalenza, considerato che l’imposizione tributaria deriva direttamente dalla legge, con la conseguenza che non è responsabile a norma dell’art. 1759, comma 1, c.c. il mediatore che non comunichi al cliente venditore le informazioni concernenti la plusvalenza derivante dalla compravendita intermediata.