domenica 3 aprile 2016

Offendere sul web, ne risponde anche il gestore?

Siamo nella cosidetta era 2.0 ed uno dei temi più roventi ma anche uno dei fatti più ricorrenti, secondo un contorto senso di libertà di espressione, è l'attribuzione della responsabilità dei gestori dei portali internet davanti ai messaggi offensivi pubblicati on line. Il delitto di diffamazione è posto, assieme a quello di ingiuria (rispettivamente artt. 595 e 594 c.p.), a protezione del bene giuridico dell'onore, il quale viene abitualmente scisso nelle due species di onore in senso soggettivo ed onore in senso oggettivo (o reputazione). Mentre il primo è definibile come “l'idea che un soggetto ha di sé”, il secondo – che coincide con la reputazione – altro non è se non il modo in cui la collettività guarda al singolo. Il concetto giuridico amplia fortemente la tutela e, pertanto, la responsabilità dei gestori di tali portali si configura quando i commenti degli utenti assumano contenuti di odio e diventino minacce dirette per l'integrità fisica delle persone e gli stessi gestori non riescano ad adottare misure efficaci per rimuovere tempestivamente e senza preavviso i contenuti chiaramente illegali. Continua a leggere al seguente link:
http://infogratis-consulenze.blogspot.it/p/domande-e-risposte.html
 

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