Siamo nella cosidetta era 2.0 ed uno dei temi più roventi ma anche uno dei fatti più ricorrenti, secondo un contorto senso di libertà di espressione, è l'attribuzione della responsabilità dei gestori dei portali internet davanti ai messaggi offensivi pubblicati on line. Il delitto di diffamazione è posto, assieme a quello di ingiuria (rispettivamente artt. 595 e 594 c.p.), a protezione del bene giuridico
dell'onore, il quale viene abitualmente scisso nelle due species di onore in senso soggettivo ed onore in senso oggettivo (o reputazione). Mentre
il primo è definibile come “l'idea che un soggetto ha di sé”, il
secondo – che coincide con la reputazione – altro non è se non il modo
in cui la collettività guarda al singolo. Il concetto giuridico amplia fortemente la tutela e, pertanto, la responsabilità dei gestori di tali portali si configura quando i commenti degli utenti assumano contenuti di odio e diventino minacce dirette per l'integrità fisica delle persone e gli stessi gestori non riescano ad adottare misure efficaci per rimuovere tempestivamente e senza preavviso i contenuti chiaramente illegali. Continua a leggere al seguente link:
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