mercoledì 15 ottobre 2014

I Ponti del Diavolo

“Al Diavolo!, alla diavola, avere il Diavolo nell'ampolla, avere un Diavolo in corpo, avere un Diavolo per capello, buon Diavolo, come il Diavolo e l'acqua santa (andare d'accordo come il Diavolo e l'acqua santa; vedersi come il Diavolo e l'acqua santa; essere come il Diavolo e la croce), del Diavolo, essere un Diavolo in carne (essere un Diavolo in carne e ossa; essere un Diavolo incarnato), fare il Diavolo a quattro (far il Diavolo e peggio; fare il Diavolo e la versiera), fare il Diavolo e la Versiera, fare la parte del Diavolo, fare un patto col Diavolo, il Diavolo non ci andrebbe per un'anima, mandare al Diavolo (andare al diavolo), parere il Diavolo in un canneto, per tutti i diavoli!, ponte del Diavolo, povero Diavolo, se il Diavolo non ci mette la coda!, tirare il Diavolo per la coda (lisciar la coda al Diavolo), tirare le orecchie al Diavolo, trovare il Diavolo nel catino (raro). Arrivare troppo tardi, in genere per usufruire di un beneficio.

I cosiddetti Ponti del Diavolo, realizzati in epoca longobarda, sono così denominati in quanto, secondo una leggenda, divennero visibili ai cittadini all’improvviso, da un giorno all’altro, come per una magia demoniaca. E, alla loro comparsa, spaventarono i cittadini a causa della loro insolita e lugubre forma appuntita, ravvisabile negli inediti archi a sesto acuto.  Per la prima volta, in un’epoca ancora di architettura romanica, fu utilizzato l’arco ogivale, tipicamente gotico; solo dall’anno 1000 in poi l’arco ogivale sarà utilizzato in altri acquedotti. E nell’Italia Meridionale (e probabilmente anche in quella settentrionale) l’arte gotica non era ancora approdata; gli unici esempi di archi ogivali erano (forse) in Francia. Dunque, i Ponti del Diavolo godono di questo importante primato, rappresentando una grandissima innovazione, rispetto al periodo in cui furono edificati.

Dall’acquedotto di Salerno per il Ponte della Maddalena di Lucca, fino a Cividale del Friuli pur non conoscendone il nome senti che c’è magia se non addirittura maleficio nell’aria. Com’è già noto, la leggenda, simile in tutte le località prese in considerazione, narra che un capomastro piuttosto che dei cittadini in un borgo sulle rive del fiume, incaricati di costruire un ponte tra i due borghi, siccome il lavoro procedeva lentamente, presi dallo sconforto e dalla disperazione per il disonore che sarebbe derivato nell’ultimare il lavoro fuori dal tempo pattuito, accettavano la proposta di un uomo d’affari, sotto le cui sembianze si nascondeva il diavolo, che prometteva di terminare il ponte in una sola notte. In cambio di questo favore costui voleva l’anima della prima persona che avrebbe attraversato il nuovo ponte. Il giorno successivo gli abitanti del borgo si svegliarono e trovarono il ponte terminato. L’artigiano ricevendo i complimenti delle persone, raccomandò loro di non oltrepassare il ponte prima del calar del sole, momento in cui fece passasse un maiale per primo: il Diavolo arrabbiato per essere stato giocato si buttò nelle acque.

venerdì 10 ottobre 2014

APE: Documento essenziale per vendere casa


Le Nuove Normative in materia di Compravendite e Locazioni Immobiliari impongo al Proprietario dell'immobile di possedere il documento definito come APE, ovvero Attestazione di Prestazione Energetica.


Ma a cosa serve esattamente l'APE?

L’attestato energetico serve per fornire al nuovo inquilino (o al nuovo proprietario nel caso di compravendita) informazioni sui consumi dell’immobile in cui andrà ad abitare e lo classifica con una scala che va dalla G (consumi molto alti) alla A+ (consumi molto bassi). Inoltre, l’A.P.E. fornisce delle raccomandazioni su possibili interventi migliorativi da realizzare, per rendere più efficiente dal punto di vista energetico l’immobile (esempio: la sostituzione dei serramenti, l’installazione di pannelli isolanti lungo le murature, la sostituzione della caldaia, ecc.), e dando un tempo di ritorno (in anni) dell’investimento fatto.



L’attestato viene rilasciato da un certificatore, che valuta la struttura del fabbricato, oltre che l’impiantistica dedita alla produzione del riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria, e altri aspetti considerati importanti dal punto di vista energetico (orientamento dell’immobile, tipologia dei serramenti, presenza di isolanti, ecc.). Pertanto, risulta molto importante un sopralluogo presso il fabbricato da certificare, per acquisire tutti i dati e la documentazione necessari. L’obbligo di dotarsi di certificato energetico vale sia per le compravendite di immobili (a partire dal 1° luglio 2009), che per le locazioni (dal 1° luglio 2010). Inoltre dal 1° Gennaio 2012 è diventato obbligatorio indicare la Classe Energetica di un immobile anche sugli annunci pubblicitari sia cartacei che on-line.
La disciplina relativa alla Certificazione Energetica degli Edifici contenuta nel D.Lgs. 192/2005 ha subìto di recente diverse modifiche, anche a distanza di breve tempo l’una dall’altra.
In particolare sono intervenuti sul tema:
• Decreto Ecobonus (D.L. 63/2013, convertito dalla Legge 90/2013)
• Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013)
• Legge di Stabilità (Legge 147/2013)
• Decreto Milleproroghe (D.L.151/2013)

Le modifiche apportate dai vari interventi normativi hanno, tuttavia, generato gran confusione su un tema così importante, visto che riguarda la compravendita e l’affitto degli immobili.
Basti pensare che la Legge di Stabilità 2014 ha rinviato l’operatività della norma sulla nullità del
contratto in caso di mancata allegazione dell’APE, ma non ha tenuto conto che la norma stessa era stata già abrogata dal Decreto Destinazione Italia.
Di recente anche il Governo (Ministro Cancellieri) si è espresso in risposta ad un’interrogazione
parlamentare sugli obblighi connessi all’APE nel caso di trasferimento di immobili o contratti di
locazione.

In questo Speciale di approfondimento cerchiamo di fare il punto della questione.

La principale modifica ha riguardato l’introduzione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in luogo dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
L’APE viene definito come “un documento, redatto […] e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.
L’APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio, a meno di interventi edilizi che comportino modifiche alle caratteristiche energetiche (ad esempio: realizzazione di un cappotto, sostituzione degli infissi o dell’impianto di riscaldamento).

Il Decreto Ecobonus (convertito dalla Legge 90/2013 in vigore dal 4 agosto 2013) ha stabilito anche l’obbligo di allegazione dell’APE:
• al contratto di trasferimento a titolo oneroso (compravendita)
• agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (ad esempio, in caso di donazione)
• ai nuovi contratti di locazione

Il nuovo comma 3 dell’art. 6 stabilisce che non è più necessario allegare copia dell’APE al contratto di locazione di singole unità immobiliari.
Rimane, invece, l’obbligo di allegazione dell’APE ai contratti di trasferimento a titolo oneroso e di
locazione di interi fabbricati.

Inoltre, permane l’obbligo di inserimento di un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il
conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’APE, in merito alla prestazione energetica degli edifici:
• nei contratti di compravendita
• negli altri atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili
• nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari
In pratica, l’obbligo di inserimento di tale clausola non sussiste più per gli atti di trasferimento a titolo gratuito (donazioni).

In caso di inadempienze sono previste sanzioni molto pesanti; in particolare, in caso di omessa
dotazione, dichiarazione o allegazione, se dovute, le parti sono soggette al pagamento in solido e in parti uguali delle seguenti sanzioni:

• da euro 3.000 a euro 18.000, in caso di trasferimento immobiliare
• da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione
• da euro 500 a euro 2.000 per i contratti di locazione non superiori a 3 anni




L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione dei contratti, dall’Agenzia delle Entrate.

lunedì 6 ottobre 2014

Guida dedicata alla "Casa Museo Remo Brindisi"



In occasione della Giornata del Contemporaneo
PRESENTAZIONE DELLA GUIDA ILLUSTRATA
CASA MUSEO REMO BRINDISI
Ambiente - Architettura - Arte - Design

La “Guida” (in formato tascabile, 68 pagine, a colori, italiano/inglese) è realizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Comacchio grazie al fondamentale apporto dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna. E' curata da Orlando Piraccini e Laura Ruffoni, con foto di Costantino Ferlauto, Sergio Orselli e Andrea Samaritani. Si tratta di uno strumento conoscitivo agevole e di facile consultazione, a supporto della visita alla Casa Museo Remo Brindisi, che ritrova oggi quella dimensione di integrazione tra l'architettura e le arti visive originariamente pensata e realizzata da Remo Brindisi assieme all’amica Nanda Vigo.


Il visitatore viene così sollecitato ad identificarsi con uno spazio davvero ideale, insieme fisico e “mentale”, scaturito dall’inventiva dell'architetto/designer Nanda Vigo, con i suoi originali criteri costruttivi e accorgimenti di arredo, e con le più varie presenze figurative.
Com’è illustrato nella “guida”, oggi la dimora - nella quale Remo Brindisi (1918-1996) aveva trascorso l’ultima parte della propria esistenza - ritorna a svolgere quella funzione museale che le era stata assegnata agli inizi degli anni '70. A fare gli “onoro di casa” è proprio il celebre Maestro, che con il suo straordinario atto di liberalità ha reso pubblico il proprio straordinario patrimonio d’arte.

La “guida” è suddivisa in due parti. La prima fornisce al visitatore, attraverso “schede” tematiche, un inquadramento sulle ragioni che sono state all’origine della fondazione della “casa museo” per volontà di Remo Brindisi e su progetto dell’architetto Nanda Vigo. Com’è noto, l’edificio è sorto come uno “spazio ideale” di integrazione fra ambiente, architettura e arti visive, adatto alla quotidianità di vita e di lavoro del Maestro, ma anche alla fruizione museale da parte del pubblico. Notizie specifiche riguardano poi Brindisi artista e collezionista e l’architetto Nanda Vigo, ma non mancano informazioni relative all’aspetto ambientale di Lido di Spina nella fase di costruzione della “casa museo”.
Segue un “itinerario” che conduce il visitatore nei diversi ambienti dell’edificio, partendo dal “grande cilindro” centrale che rappresenta l’elemento di raccordo e di snodo dell’intera architettura. Oltre alle caratteristiche dei singoli “spazi” (dal “salotto nero” alla “tavernetta”, dallo “studio” alla “camera da notte”, dalla “scala” al “salotto bianco”) sono indicate talune delle tantissime opere d’arte e d’arredo artistico presenti. Le pagine finali sono dedicate al “giardino delle sculture”, spazio cortilizio sul “lato mare” dell’edificio, considerato fin dall’origine come parte integrante del sistema “casa-museo”.

mercoledì 1 ottobre 2014

Ritratto di famiglia


Il diritto di famiglia è un ramo del diritto civile che regolamenta i rapporti familiari, quali il matrimonio, i rapporti personali fra i coniugi, i rapporti patrimoniali nella famiglia, la filiazione, i rapporti fra genitori e figli, la separazione, il divorzio, le obbligazioni alimentari e gli obblighi di mantenimento del coniuge più debole.
La Costituzione Italiana dedica alla famiglia tre articoli:
- l'art. 29 sancisce che "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
- l'art. 30 dispone che "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".
- l'art. 31 stabilisce che "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
Secondo questi principi si agisce per tutelare i diritti di tutti i soggetti appartenenti alla famiglia sia essa legittima o di fatto


LA SEPARAZIONE HA UNA SCADENZA?!
La separazione consensuale ha una scadenza, in poche parole una coppia può essere separata per tutta la vita se non vuol procedere con il divorzio?

Sì, la separazione non ha una scadenza, tuttavia, con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. Con il divorzio viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc. ), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio.

MI SEPARO DAL MIO CONVIVENTE ANCHE SE LUI NON VUOLE?
Mamma di un figlio minore  mai sposata con il compagno e padre del minore, il compagno non le permette di andarsene nonostante sia giunto al capolinea il loro rapporto personale. Può la madre allontanarsi con il figlio minore?

A differenza delle coppie sposate, i conviventi posso cessare la relazione senza alcun provvedimento giudiziale ed alcun diritto di mantenimento, mentre, nei confronti dei figli, sussiste l'obbligo di mantenimento su entrambe i genitori.

TRADIMENTO ED ADDEBITO
Mio marito mi tradisce, voglio lasciarlo ed ho le prove dei suoi tradimenti, cosa posso fare?

Con le prove del tradimento, può fare un ricorso per separazione giudiziale con addebito. Gli effetti dell’addebito si riverberano esclusivamente sul piano patrimoniale, determinando la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione.

QUESTA ME L’HA REGALATA MIA MADRE, NON E’ TUA
In sede di separazione mio marito vuole siano conteggiati i regali di mia madre, è possibile?

In caso di separazione, i regali dei familiari se costanti e prolungati nel tempo vanno considerati ai fini della determinazione dell'assegno, in quanto effettivamente determinanti il tenore di vita della coppia.

IL TEST DI PATERNITA’
Il mio presunto padre si rifiuta di sottoporsi al test del Dna, come posso superare questo problema?

Se il figlio naturale chiede al presunto padre naturale il riconoscimento della paternità, questi non può invocare la prescrizione e il suo rifiuto di sottoporsi al test del Dna equivale ad accertamento positivo. Possono però prescriversi i diritti economici legati al mantenimento del figlio e al danno esistenziale patito da lui e dalla sua mamma per l'assenza dell'altro genitore.

SEI UN GENITORE SEPARATO E BENESTANTE?
Sono un medico chirurgo, vorrei chiedere la riduzione dell’assegno mensile che verso direttamente a mia figlia ventenne, studentessa universitaria.

Nulla da fare, tenute in debita considerazione sia  il contesto sociale di appartenenza della ragazza, delle sue esigenze di cura, di vita e di studio, nel frattempo accresciute, che le potenzialità economiche dell’obbligato.

DIRITTO DI VISITA DEI NONNI
In qualità di nonno non posso agire nel giudizio di separazione per regolare il mio diritto di visita con i minori?

Le  disposizioni in materia di affidamento della prole, nel prevedere il diritto dei figli minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 155, co. 1, codice civile), non determinano i presupposti per la legittimità dell’intervento di questi ultimi nel giudizio di separazione personale dei coniugi allo scopo di ottenere una congrua regolamentazione degli incontri tra nonni e nipoti. In assenza di un dato normativo che autorizzi un’iniziativa sul piano giudiziario da parte degli ascendenti, non è consentito l’intervento degli stessi nei giudizi di separazione e divorzio, nei quali la posizione dei minori è tutelata sotto forme che non prevedono la loro assunzione della qualità di parte.