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La sentenza di primo grado, nell’assolvere i due imputati, osservava come la causa dell’infortunio fosse da addebitare esclusivamente al dipendente, che avrebbe adottato un comportamento “negligente, avventato, imprudente ed abnorme”, mentre la Corte d’Appello avrebbe ribaltato tale pronuncia con un evidente cambiamento nella valutazione dei fatti e delle prove.
Ed il tema arriva, come logico in Cassazione che pronuncia l'annullamento senza rinvio, che assolve i ricorrenti perché il fatto non costituisce reato.
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso ed annullare senza provvedere al rinvio la sentenza impugnata, riconosce l’insussistenza dell’elemento soggettivo in capo agli imputati.
Cosa sarebbe capitato in questo caso: un elettricista esperto cui era stato affidato un lavoro da svolgersi attraverso un elevatore e con una serie di strumenti di protezione di cui era stato correttamente dotato; il lavoratore, soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro, “tanto da essere nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda, decide, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorre il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondano, e precipita al suolo”.
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Si sottolinea infine un passaggio importante, la Cassazione osserva che “la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondarsi su
elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineata situazione di conflitto valutativo delle prove. Va ricordato, infatti, che il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre all'assoluzione deve pervenirsi in tutti quei casi in cui vi sia la semplice "non certezza" - e, dunque, anche il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza.
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