lunedì 14 settembre 2015

Corte Giustizia UE sull'orario di lavoro

Una bella novità in difesa dei più deboli, in questo caso lavoratori vessati da un'azienda. Ogni tanto informare di queste sensibilità, che paiono datate ma che coinvolgono e sconvolgono la vita di tante persone, diventa moderno ma soprattutto civile.
Per i lavoratori senza luogo di lavoro fisso, il tempo di trasferimento dal domicilio al primo cliente della giornata e viceversa costituisce orario di lavoro. La Corte di Giustizia dell’Unione europea con una sentenza mette un paletto piuttosto consistente. Tutto parte dal ricorso di una società spagnola (Tyco) che nel 2011 ha chiuso tutti gli uffici regionali, sostituendoli con una rete di operatori dislocati sul territorio dotati di auto e cellulare di servizio. La Corte, applicando la direttiva 88/2003 sull’organizzazione dell’orario di lavoro, ha dichiarato che «nel caso in cui dei lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro».
Nel caso specifico, la Tyco prevede che i suoi tecnici si rechino nelle sedi dei clienti comunicando la lista degli interventi della giornata e che possono essere distanti anche più di cento chilometri dal loro domicilio, ma considera «tempo di riposo» la percorrenza da casa al primo cliente ed il ritorno a fine giornata. Banalmente fai il primo intervento a 120 km da casa e l'orario inizia all'arrivo sul posto, finisci a 120 km, dopo averne fatti altri 200 km e con l'intervento si chiude l'orario, ovvero stai in giro 12 ore e ti considerano a riposo mentre ti fai oltre 200 km per loro che risparmiano sugli uffici regionali, l'amministratore delegato per avere escogitato questa furbata prende 200 volte lo stipendio del tecnico con l'autista per gli spostamenti. 
La Corte invece ha ritenuto che i lavoratori siano a disposizione del datore di lavoro durante i tempi di spostamento perché questi lavoratori non hanno pertanto la possibilità di disporre liberamente di questo tempo per dedicarsi ai loro interessi. La circostanza che i lavoratori comincino e terminino i tragitti presso il loro domicilio è una conseguenza diretta della decisione del loro datore di lavoro di eliminare gli uffici regionali e non della volontà dei lavoratori stessi. La Corte di giustizia, specifica che costringerli a farsi carico della scelta del loro datore di lavoro sarebbe contrario all’obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori perseguito dalla direttiva, nel quale rientra la necessità di garantire ai lavoratori un periodo minimo di riposo.



 

lunedì 7 settembre 2015

Nutella blocker

E' nato un nuovissimo "lucchetto d'amore" ( o di odio) per la Nutella. Attenzione da ora in poi potreste trovare sgradite sorprese mentre vi accingete, di nascosto, ad attaccare un barattolo sperduto di dolce piacere.
L'invenzione è di quelle semplici e che fa la differenza. Un lucchetto pensato per chi vive con coinquilini golosi, con compagne inaffidabili o mogli sfinite, e se ne accorge al momento sbagliato ovvero quando si apre il frigorifero e ci si ritrova con il barattolo di Nutella vuoto. 

Sono sorprese da evitare, perchè anche se ne è rimasta un po', sembra sempre troppo poca per togliersi la voglia.
L'inventore del lucchetto, il tedesco Daniel Schobloch, l'ha creato per fermare le incursioni notturne dei suoi bambini, ma poi ne ha intuito il possibile successo e ha cominciato a commercializzarlo su eBay a poco meno di dieci euro. "Non riusciamo a star dietro alle ordinazioni, lo vogliono tutti. " ammette sorridente, e noi invece che siamo dei noti e conosciuti utilizzatori di Nutella, non siamo altrettanto contenti della possibilità che ci venga bloccato il libero accesso al vasetto.....

venerdì 4 settembre 2015

Nuovo reggiseno miracoloso

Una startup che promette bene. Un nuovo reggiseno che aumenta  il seno di una taglia in una settimana e l'effetto sarebbe permanente.  Per ottenere questo risultato, sembra sia sufficiente indossarlo tre volte al giorno per cinque minuti consecutivi.
Appena brevettato, è stato testato su diverse donne in Europa e negli USA facendo miracoli.
Sono diverse le testimonianze di donne che lo hanno provato e che hanno visto il loro seno crescere e alzarsi. Milan Milic, inventore di questo 'dispositivo miracoloso', ex studente di Ingegneria a Milano, ha cominciato a pensare a un'alternativa alla chirurgia dopo che la sua fidanzata gli ha rivelato che avrebbe voluto avere un seno più prosperoso. Non è chiaro come sia arrivato ad ipotizzare che un reggiseno a vibrazione possa far aumentare le aree "massaggiate", non esiste nessuna teoria scientifica su questo metodo e non esisteva presupposto per ottenere un qualsiasi risultato, ma se funziona anche senza base scientifica, che dire, funziona e basta.
 
L'inventore spiega  che la vibrazione aumenta l'afflusso di sangue e migliora la circolazione. Non è doloroso, non emette radiazioni, è completamente sicuro per il corpo e per l'ambiente. Fosse anche un po' scomodo si sono viste donne fare cose molto pegiori per guadagnare qualche taglia in più. Ben venga questa nuova invenzione e che possa arricchire l'inventore anche se solo fortunato.
Una precisazione per chi volesse acquistare: le foto non sono quelle della startup.

venerdì 31 luglio 2015

Errori ed orrori social net


ATTENZIONE: se combini guasti sul tuo profilo social, questi poi ti restano aggrappati come una sanguisuga in ogni occasione, anche e soprattutto quando non vorresti.
Qualunque sia lo scopo sociale per la tua presenza sul web, condividere foto e pensieri, sfogarsi con qualcuno, restare in contatto con gli amici, trovare lavoro o uscire con qualcuno, la base comune dei vari Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest o Match è il profilo utente, da creare con buonsenso, evitando di commettere gli errori, e da gestire con intelligenza.
A) Si comincia capendo che non l’ha ordinato nessuno di rendere i profili social visibili ed accessibili a tutti, anzi a volte, per non dire spesso, sarebbe meglio impostarne qualcuno su "privato", così da condividere le informazioni solo con amici fidati ed approvati, e non già coi datori di lavoro attuali o potenziali, facendo molta attenzione ai tag, che aprono porte che si vorrebbero tenere chiuse.

B) Farsi trovare su un social network col proprio nome completo non è mai consigliabile, perché ci sono occasioni in cui la vita privata deve restare tale, ovvero separata da quella pubblica, ma se su Facebook è difficile usare un nome diverso da quello legale, visto che richiede verifiche, su Instagram o Twitter si può invece scegliere uno pseudonimo che permetta di postare foto o cinguettare senza rischiare di danneggiare la propria reputazione.

C) Se si decide di iscriversi al servizio col proprio nome anziché uno pseudonimo, non è davvero il caso di pubblicare una foto poco professionale come immagine del profilo. Anche altre foto come quelle di cene, più che alticci, oppure le foto della festa dove siete mascherati da drag queen, non vi onorano se e quando siete TAGGATI pubblicamente nel mondo. Divertente in quel momento, imbarazzante ad un colloquio di lavoro. Non è nemmeno indispensabile farsi tracciare sulla localizzazione, in questo momento sono qui e vai di mappa. Se siete in ferie o in viaggio di nozze e volete fare invidia agli amici, mostrando un gran bel posto, tutto bene, in molte altre occasioni, lasciate stare, anche se non è un posto da pentirsi, non è furbissimo mostrare che si è poco furbi.
D) Voi potreste scrivere sciocchezze, che potrebbero costarvi molto caro, ma attenzione a lasciare che gli amici condividano post e commenti sul vostro profilo, significa che ne approvate il contenuto. Un potenziale datore di lavoro vi potrebbe giudicare in base a quello che scrivono gli altri e non già per quello che pensate voi. Meglio dunque accertarsi che nessuno dei vostri amici pubblichi qualcosa di poco consono o sgradevole sulla vostra bacheca e, nel caso, ricordarsi che esiste la possibilità di approvare ogni contenuto prima che questo appaia sul profilo.
Infine una regola aurea che vale sempre, e per tutto ciò che scrivete. Attenzione a controllare l’ortografia, sia gli errori banali o le abbreviazioni di testo giovanili (ad esempio la "k" al posto della "ch"), perché non sembra quasi vero che abbiate laurea e master, per poi incappare nel classico "C6?", ma anche fosse "RU ready o time 4 love", non mette in bella luce "KI" scrive.
1) Il datore di lavoro può  adottare una falsa identità per ’adescare’ su Facebook il dipendente sospettato di chattare durante l’orario di lavoro mettendo così a repentaglio la sicurezza degli impianti ai quali è addetto e il regolare funzionamento dell’azienda. Lo afferma la Cassazione sottolineando che questo tipo di controllo è lecito in quanto non ha ad oggetto l’attività lavorativa e il suo esatto adempimento, ma l’eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente. 
2) Licenziamento per aver dato della “MILF” ad una collega su facebook, Tribunale di Ivrea – Ordinanza Sezione Lavoro del 28/01/2015.
Nel caso in commento, si parla di Facebook, di colleghi di lavoro e di MILF ovvero acronimo utilizzato per indicare delle donne mature ma ancora molto belle.
In pratica, un dipendente veniva licenziato dall’azienda per cui lavorava perchè pubblicava sul proprio profilo personale facebook un post offensivo diretto all’azienda e alle colleghe.
3) Ritenuto “legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato alla lavoratrice che formi ed inserisca in siti Internet materiale pornografico ed annunci contenenti offerte di prestazioni sessuali che identifichino la propria qualità di hostess e la compagnia aerea datrice di lavoro” (Trib. Roma, 28/01/2009),
4) allo stesso modo, lecito è stato ritenuto il licenziamento a seguito di “appropriazione da parte di un dipendente, mediante l'utilizzo di una password personale, di un indirizzario interno all'azienda (comprensivo di dipendenti e collaboratori esterni), l'installazione di esso sul computer di un'organizzazione sindacale e l'utilizzo per l'invio di e-mail fortemente critiche verso la direzione aziendale, qualora si inseriscono in una situazione conflittuale già esistente tra il dipendente e la società” (Cass. civ., 10/09/2013, n. 20715).
5) “Qualora il codice disciplinare affisso nella bacheca aziendale vieti l'accesso alla rete internet e l'utilizzo della posta elettronica per scopi personali, è legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che, sul computer aziendale, abbia installato un programma di "file-sharing" ed uno per l'accesso alla email personale, effettuando il "download" di foto e filmati pornografici” (Cass. civ., 11/08/2014, n. 17859).
6) Problemi possono arrivare anche nel caso di pubblicazione, con conseguente responsabilità extracontrattuale, di chi: “sul social network Facebook, pubblichi e divulghi ai terzi affermazioni lesive dell'onore e della reputazione di un utente” (Trib. Monza, 02/03/2010).
Siamo per una presenza consapevole sui social, e quanto citato serve per rafforzare proprio questa consapevolezza di tutti, restano gli stupidi perché quelli non li informi nemmeno mediante una flebo.