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martedì 14 luglio 2015

Assessment Center, indagini e selezioni per lavorare


L'Assessment Center è una metodologia di indagine in ambito lavorativo, in grado di fornire informazioni analitiche circa le competenze, le capacità, le attitudini, le motivazioni e il potenziale di sviluppo delle persone coinvolte. 


Si usa per:
  1. selezione di personale in ingresso;
  2. mappatura del patrimonio umano aziendale;
  3. valutazione del potenziale;
  4. verifica del possesso di capacità fondamentali in alcune risorse-chiave con attuale o futura responsabilità manageriale;

L'Assessment Center è uno strumento che impiega simulazioni di situazioni organizzative che consentano di rilevare una vasta gamma di competenze. Le esercitazioni agiscono da stimolo per attivare i comportamenti che si vogliono valutare.
Gli strumenti di rilevazione sono: test, in basket, questionari motivazionali, role playing per dinamiche di gruppo, colloquio individuale e altre prove individuali, ciascuno dei quali indaga su specifiche aree tematiche.

Gli esaminatori cercheranno di comprendere le vostre attitudini. Ad esempio se siete più portati al lavoro di squadra e siete in grado di collaborare con gli altri per il raggiungimento di un obiettivo comune, oppure se avete capacità di leadership e se siete in grado di guidare un gruppo. Altri aspetti che vengono valutati possono essere: la capacità di gestire lo stress, di affrontare problemi complessi, le capacità di organizzazione, la propensione al rischio, la capacità di parlare in pubblico, le competenze di negoziazione e relazione, capacità di vendita, l’attitudine al cambiamento, competenze analitiche, capacità di autocontrollo, predisposizione alla gestione di gruppi di persone.

Non è utile mentire o usare stratagemmi per mostrare lati del carattere che non vi appartengono.  Durante l’assessment center gli esaminatori analizzeranno sia la vostra comunicazione verbale sia la comunicazione non verbale come il linguaggio del corpo, il tono della voce, la vostra postura, i gesti, le espressioni del viso, i movimenti, se siete capaci di fingere tenendo tutto sotto controllo o avete  una doppia personalità oppure siete bravi come Marlon Brando.

mercoledì 20 maggio 2015

Ipermercati low economy


Le grandi aziende che hanno ipermercati, sono e ci sembrano ancora imbattibili nonchè potentissime, invece hanno anche loro parecchi problemi da affrontare, perchè sono in declino.
Ad essere penalizzati in questi anni sono stati soprattutto Auchan e Carrefour perché avendo una rete di ipermercati diffusa su tutto il territorio nazionale, nel meridione hanno sentito, fortissima, l’erosione del reddito delle famiglie. Carrefour ha deciso di abbandonare il sud Italia, Auchan invece prende tempo, tagliando quasi 300 posti di lavoro in Sicilia, pur dichiarando di voler conservare un presidio nelle regioni meno sviluppate. I francesi sono anche penalizzati da strutture un po’ più elefantiache, e mentre a Parigi si scommette su altri mercati emergenti, all’Italia vengono destinate poche risorse ritenendola un mercato saturo ed in crisi. Qualche segnale positivo arriva dal modello Carrefour Express (negozi aperti 24 ore su 24) e dall’e-commerce di Auchan che sta inaugurando la possibilità di fare la spesa online e passarla soltanto a ritirare.

Il quadro generale della iperframmentata distribuzione italiana, vede ai primi posti Coop, Conad, Esselunga, Selex che sommano una quota di mercato complessiva di quasi il 55% (dari Iri). Auchan e Carrefour restano confinate a un 15,8%, in quinta e sesta posizione rispettivamente.
Siamo di fronte al declino di un format, l’ipermercato che conosciamo, che i francesi non hanno saputo registrare in tempo perché attaccati alle grandi metrature e a punti vendita ubicati nelle periferie urbani e nei grossi centri commerciali.
Questo modello, vincente nei primi anni Duemila, con il carrello colmo fino all’eccesso a rappresentare simbolicamente l’iper-consumismo, ora non è più in sintonia con il nuovo stile di vita degli italiani. A pagare sembra sia una maggiore vicinanza al territorio, un legame più stretto con i piccoli fornitori, una maggiore flessibilità organizzativa retaggio di piccoli imprenditori, ma a governare le scelte delle famiglie è la crisi economica interminabile. In realtà tutti sono indotti a spendere meno, a verificare i prezzi e confrontarli, a scegliere con attenzione. La spesa settimanale di tutto, anche un po' sprecona, oggi trova meno spazio, gli italiani sono più poveri e più tartassati, e gli effetti sono anche questi.

giovedì 19 marzo 2015

Info lavoro: Articolo 18 (riveduto o svenduto)

L'articolo 18 è parte integrante dello Statuto dei lavoratori, ossia la legge numero 300 del 20 maggio 1970. Nella sua forma originale, prevedeva il reintegro automatico in azienda del lavoratore licenziato senza giusta causa. Il quale aveva anche la garanzia di un risarcimento del danno, commisurato all'ultima retribuzione e calcolato su tutte le mensilità dalla data di licenziamento a quella di effettivo reintegro.
VALIDO SOPRA I 15 DIPENDENTI. Questa disciplina si applicava (ancora oggi è così) a tutti i casi in cui il datore di lavoro avesse più di 15 dipendenti nell'unità produttiva (oppure 60 dipendenti sull'intero territorio nazionale) e se il licenziamento veniva dichiarato da un giudice illegittimo, ingiustificato o discriminatorio.
In quest'ultimo caso, il lavoratore aveva diritto alla tutele previste dall'articolo 18 anche a prescindere dalle dimensioni dell'azienda.

La RIFORMA di Elsa Fornero ha modificato l'articolo 18 nel 2012, prevedendo diversi criteri di applicazione del diritto al reintegro a seconda del tipo di licenziamento, e stabilendo quattro regimi di tutela differenti: piena, attenuata, obbligatoria e obbligatoria ridotta.
TUTELA PIENA: si applica in tutti i casi di nullità del licenziamento perché giudicato discriminatorio, comminato in violazione delle tutele previste in materia di maternità o paternità, oppure negli altri casi previsti dalla legge, e nei casi in cui il licenziamento sia inefficace perché avvenuto in forma orale. Vale indipendentemente dalla dimensione dell'azienda e copre anche i dirigenti. Il giudice, dichiarando nullo il licenziamento, ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore e lo condanna al risarcimento del danno con un’indennità commisurata all’ultima retribuzione
TUTELA ATTENUATA: si applica in caso licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, illegittimo per insussistenza del fatto contestato, e in caso di allontanamento per giustificato motivo oggettivo se il fatto è manifestamente infondato. Il giudice, annullando il licenziamento, ordina il reintegro del lavoratore e condanna il datore di lavoro al pagamento del risarcimento del danno, che non può, però, superare un importo pari a 12 mensilità.
TUTELA OBBLIGATORIA: si applica in tutte le ipotesi non contemplate dalle altre tutele, se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro. In questo caso, dichiarato risolto il rapporto lavorativo con effetto dalla data del licenziamento, il datore di lavoro è condannato al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità.
TUTELA OBBLIGATORIA RIDOTTA: si applica quando il licenziamento risulti illegittimo per carenza di motivazione, o per inosservanza degli obblighi procedurali previsti per il licenziamento disciplinare o per giustificato motivo oggettivo. In questi casi il giudice, dichiarando il licenziamento inefficace, condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità variabile tra sei e 12 mensilità, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro.

Il JOBS ACT ha cambiato ancora: saranno reintegrati i lavoratori licenziati per motivi discriminatori, ma sarà possibile il reintegro anche per i licenziamenti disciplinari. Possibilità limitata solo ad alcune fattispecie e cercando di tipizzare il più possibile il funzionamento di questi reintegri, per ridurre al minimo la discrezionalità dei giudici. Per i licenziamenti economici che saranno considerati illegittimi resta invece solo l'indennizzo. Prossimamente, ulteriori approfondimenti.