venerdì 10 ottobre 2014

APE: Documento essenziale per vendere casa


Le Nuove Normative in materia di Compravendite e Locazioni Immobiliari impongo al Proprietario dell'immobile di possedere il documento definito come APE, ovvero Attestazione di Prestazione Energetica.


Ma a cosa serve esattamente l'APE?

L’attestato energetico serve per fornire al nuovo inquilino (o al nuovo proprietario nel caso di compravendita) informazioni sui consumi dell’immobile in cui andrà ad abitare e lo classifica con una scala che va dalla G (consumi molto alti) alla A+ (consumi molto bassi). Inoltre, l’A.P.E. fornisce delle raccomandazioni su possibili interventi migliorativi da realizzare, per rendere più efficiente dal punto di vista energetico l’immobile (esempio: la sostituzione dei serramenti, l’installazione di pannelli isolanti lungo le murature, la sostituzione della caldaia, ecc.), e dando un tempo di ritorno (in anni) dell’investimento fatto.



L’attestato viene rilasciato da un certificatore, che valuta la struttura del fabbricato, oltre che l’impiantistica dedita alla produzione del riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria, e altri aspetti considerati importanti dal punto di vista energetico (orientamento dell’immobile, tipologia dei serramenti, presenza di isolanti, ecc.). Pertanto, risulta molto importante un sopralluogo presso il fabbricato da certificare, per acquisire tutti i dati e la documentazione necessari. L’obbligo di dotarsi di certificato energetico vale sia per le compravendite di immobili (a partire dal 1° luglio 2009), che per le locazioni (dal 1° luglio 2010). Inoltre dal 1° Gennaio 2012 è diventato obbligatorio indicare la Classe Energetica di un immobile anche sugli annunci pubblicitari sia cartacei che on-line.
La disciplina relativa alla Certificazione Energetica degli Edifici contenuta nel D.Lgs. 192/2005 ha subìto di recente diverse modifiche, anche a distanza di breve tempo l’una dall’altra.
In particolare sono intervenuti sul tema:
• Decreto Ecobonus (D.L. 63/2013, convertito dalla Legge 90/2013)
• Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013)
• Legge di Stabilità (Legge 147/2013)
• Decreto Milleproroghe (D.L.151/2013)

Le modifiche apportate dai vari interventi normativi hanno, tuttavia, generato gran confusione su un tema così importante, visto che riguarda la compravendita e l’affitto degli immobili.
Basti pensare che la Legge di Stabilità 2014 ha rinviato l’operatività della norma sulla nullità del
contratto in caso di mancata allegazione dell’APE, ma non ha tenuto conto che la norma stessa era stata già abrogata dal Decreto Destinazione Italia.
Di recente anche il Governo (Ministro Cancellieri) si è espresso in risposta ad un’interrogazione
parlamentare sugli obblighi connessi all’APE nel caso di trasferimento di immobili o contratti di
locazione.

In questo Speciale di approfondimento cerchiamo di fare il punto della questione.

La principale modifica ha riguardato l’introduzione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in luogo dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
L’APE viene definito come “un documento, redatto […] e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.
L’APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio, a meno di interventi edilizi che comportino modifiche alle caratteristiche energetiche (ad esempio: realizzazione di un cappotto, sostituzione degli infissi o dell’impianto di riscaldamento).

Il Decreto Ecobonus (convertito dalla Legge 90/2013 in vigore dal 4 agosto 2013) ha stabilito anche l’obbligo di allegazione dell’APE:
• al contratto di trasferimento a titolo oneroso (compravendita)
• agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (ad esempio, in caso di donazione)
• ai nuovi contratti di locazione

Il nuovo comma 3 dell’art. 6 stabilisce che non è più necessario allegare copia dell’APE al contratto di locazione di singole unità immobiliari.
Rimane, invece, l’obbligo di allegazione dell’APE ai contratti di trasferimento a titolo oneroso e di
locazione di interi fabbricati.

Inoltre, permane l’obbligo di inserimento di un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il
conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’APE, in merito alla prestazione energetica degli edifici:
• nei contratti di compravendita
• negli altri atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili
• nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari
In pratica, l’obbligo di inserimento di tale clausola non sussiste più per gli atti di trasferimento a titolo gratuito (donazioni).

In caso di inadempienze sono previste sanzioni molto pesanti; in particolare, in caso di omessa
dotazione, dichiarazione o allegazione, se dovute, le parti sono soggette al pagamento in solido e in parti uguali delle seguenti sanzioni:

• da euro 3.000 a euro 18.000, in caso di trasferimento immobiliare
• da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione
• da euro 500 a euro 2.000 per i contratti di locazione non superiori a 3 anni




L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione dei contratti, dall’Agenzia delle Entrate.

lunedì 6 ottobre 2014

Guida dedicata alla "Casa Museo Remo Brindisi"



In occasione della Giornata del Contemporaneo
PRESENTAZIONE DELLA GUIDA ILLUSTRATA
CASA MUSEO REMO BRINDISI
Ambiente - Architettura - Arte - Design

La “Guida” (in formato tascabile, 68 pagine, a colori, italiano/inglese) è realizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Comacchio grazie al fondamentale apporto dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna. E' curata da Orlando Piraccini e Laura Ruffoni, con foto di Costantino Ferlauto, Sergio Orselli e Andrea Samaritani. Si tratta di uno strumento conoscitivo agevole e di facile consultazione, a supporto della visita alla Casa Museo Remo Brindisi, che ritrova oggi quella dimensione di integrazione tra l'architettura e le arti visive originariamente pensata e realizzata da Remo Brindisi assieme all’amica Nanda Vigo.


Il visitatore viene così sollecitato ad identificarsi con uno spazio davvero ideale, insieme fisico e “mentale”, scaturito dall’inventiva dell'architetto/designer Nanda Vigo, con i suoi originali criteri costruttivi e accorgimenti di arredo, e con le più varie presenze figurative.
Com’è illustrato nella “guida”, oggi la dimora - nella quale Remo Brindisi (1918-1996) aveva trascorso l’ultima parte della propria esistenza - ritorna a svolgere quella funzione museale che le era stata assegnata agli inizi degli anni '70. A fare gli “onoro di casa” è proprio il celebre Maestro, che con il suo straordinario atto di liberalità ha reso pubblico il proprio straordinario patrimonio d’arte.

La “guida” è suddivisa in due parti. La prima fornisce al visitatore, attraverso “schede” tematiche, un inquadramento sulle ragioni che sono state all’origine della fondazione della “casa museo” per volontà di Remo Brindisi e su progetto dell’architetto Nanda Vigo. Com’è noto, l’edificio è sorto come uno “spazio ideale” di integrazione fra ambiente, architettura e arti visive, adatto alla quotidianità di vita e di lavoro del Maestro, ma anche alla fruizione museale da parte del pubblico. Notizie specifiche riguardano poi Brindisi artista e collezionista e l’architetto Nanda Vigo, ma non mancano informazioni relative all’aspetto ambientale di Lido di Spina nella fase di costruzione della “casa museo”.
Segue un “itinerario” che conduce il visitatore nei diversi ambienti dell’edificio, partendo dal “grande cilindro” centrale che rappresenta l’elemento di raccordo e di snodo dell’intera architettura. Oltre alle caratteristiche dei singoli “spazi” (dal “salotto nero” alla “tavernetta”, dallo “studio” alla “camera da notte”, dalla “scala” al “salotto bianco”) sono indicate talune delle tantissime opere d’arte e d’arredo artistico presenti. Le pagine finali sono dedicate al “giardino delle sculture”, spazio cortilizio sul “lato mare” dell’edificio, considerato fin dall’origine come parte integrante del sistema “casa-museo”.

mercoledì 1 ottobre 2014

Ritratto di famiglia


Il diritto di famiglia è un ramo del diritto civile che regolamenta i rapporti familiari, quali il matrimonio, i rapporti personali fra i coniugi, i rapporti patrimoniali nella famiglia, la filiazione, i rapporti fra genitori e figli, la separazione, il divorzio, le obbligazioni alimentari e gli obblighi di mantenimento del coniuge più debole.
La Costituzione Italiana dedica alla famiglia tre articoli:
- l'art. 29 sancisce che "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
- l'art. 30 dispone che "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".
- l'art. 31 stabilisce che "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
Secondo questi principi si agisce per tutelare i diritti di tutti i soggetti appartenenti alla famiglia sia essa legittima o di fatto


LA SEPARAZIONE HA UNA SCADENZA?!
La separazione consensuale ha una scadenza, in poche parole una coppia può essere separata per tutta la vita se non vuol procedere con il divorzio?

Sì, la separazione non ha una scadenza, tuttavia, con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. Con il divorzio viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc. ), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio.

MI SEPARO DAL MIO CONVIVENTE ANCHE SE LUI NON VUOLE?
Mamma di un figlio minore  mai sposata con il compagno e padre del minore, il compagno non le permette di andarsene nonostante sia giunto al capolinea il loro rapporto personale. Può la madre allontanarsi con il figlio minore?

A differenza delle coppie sposate, i conviventi posso cessare la relazione senza alcun provvedimento giudiziale ed alcun diritto di mantenimento, mentre, nei confronti dei figli, sussiste l'obbligo di mantenimento su entrambe i genitori.

TRADIMENTO ED ADDEBITO
Mio marito mi tradisce, voglio lasciarlo ed ho le prove dei suoi tradimenti, cosa posso fare?

Con le prove del tradimento, può fare un ricorso per separazione giudiziale con addebito. Gli effetti dell’addebito si riverberano esclusivamente sul piano patrimoniale, determinando la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione.

QUESTA ME L’HA REGALATA MIA MADRE, NON E’ TUA
In sede di separazione mio marito vuole siano conteggiati i regali di mia madre, è possibile?

In caso di separazione, i regali dei familiari se costanti e prolungati nel tempo vanno considerati ai fini della determinazione dell'assegno, in quanto effettivamente determinanti il tenore di vita della coppia.

IL TEST DI PATERNITA’
Il mio presunto padre si rifiuta di sottoporsi al test del Dna, come posso superare questo problema?

Se il figlio naturale chiede al presunto padre naturale il riconoscimento della paternità, questi non può invocare la prescrizione e il suo rifiuto di sottoporsi al test del Dna equivale ad accertamento positivo. Possono però prescriversi i diritti economici legati al mantenimento del figlio e al danno esistenziale patito da lui e dalla sua mamma per l'assenza dell'altro genitore.

SEI UN GENITORE SEPARATO E BENESTANTE?
Sono un medico chirurgo, vorrei chiedere la riduzione dell’assegno mensile che verso direttamente a mia figlia ventenne, studentessa universitaria.

Nulla da fare, tenute in debita considerazione sia  il contesto sociale di appartenenza della ragazza, delle sue esigenze di cura, di vita e di studio, nel frattempo accresciute, che le potenzialità economiche dell’obbligato.

DIRITTO DI VISITA DEI NONNI
In qualità di nonno non posso agire nel giudizio di separazione per regolare il mio diritto di visita con i minori?

Le  disposizioni in materia di affidamento della prole, nel prevedere il diritto dei figli minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 155, co. 1, codice civile), non determinano i presupposti per la legittimità dell’intervento di questi ultimi nel giudizio di separazione personale dei coniugi allo scopo di ottenere una congrua regolamentazione degli incontri tra nonni e nipoti. In assenza di un dato normativo che autorizzi un’iniziativa sul piano giudiziario da parte degli ascendenti, non è consentito l’intervento degli stessi nei giudizi di separazione e divorzio, nei quali la posizione dei minori è tutelata sotto forme che non prevedono la loro assunzione della qualità di parte.

sabato 20 settembre 2014

La trasformazione del sale “Oro bianco del Mediterraneo”

Gli ambienti costieri del Mediterraneo sono caratterizzati dalla presenza di depositi cumuliformi bianchi spesso ricoperte da tegole.
Il Sale è l’oro bianco del Mediterraneo, estratto dal mare utilizzando l’energia del sole e del vento, il frutto delle saline, coltivazioni tradizionali quasi immutate da millenni. Da tempo immemorabile il bacino Mediterraneo è legato all’industria del sale. Il sale, ha sempre rappresentato la materia fondamentale per l’alimentazione, sia per l’apporto all’organismo che per la conservazione degli alimenti. Nel corso dei secoli, l’industria del sale è arrivata fino a noi,producendo,oltre che il sale, un ambiente non naturale ma splendidamente integrato con la natura, quello delle saline. Le saline non sono altro che un ambiente di origine artificiale,realizzato nel corso dei secoli strappando terra al mare,mediante la creazione di nuove vasche e spostando la linea di costa iniziale di alcuni chilometri. Sebbene siano di origine artificiale.le saline riproducono un ambiente naturale:quello dilaguna,che, per quanto in forme diverse,preesisteva alla creazione delle saline.



Le saline sono ambienti particolari, presentano acque molto calde d’estate e molto fredde d’inverno, La salinità è molto diversa da quella del mare, in questi ambienti possono vivere solo pochi organismi, tra i quali gli alobatteri, alcuni tra i più primitivi organismi viventi.Tutti gli organismi delle saline sono, per lo più specie eurialine ed euriterme . L’ambiente delle saline, al contrario, costituisce una particolare nicchia ecologica in cui si può praticare la piscicoltura ed in cui prosperano organismi amanti degli ambienti sovrassalati, oltre ad uccelli di tutti i tipi;sia per le condizioni climatiche, cioè forte insolazione, piogge, distribuite soprattutto nei periodi autunnali ed invernali e quasi assenti d’estate e venti frequenti ed intensi.E’ chiaro che la salina può funzionare solo in primavera-estate, mentre d’inverno riposa. Grazie alla Spira di Archimede l’acqua del mare ricca di Sali minerali viene incanalata nelle caselle dove comincia il processo di evaporazione Il processo di estrazione del sale non è inquinante: i “motori” che fanno evaporare l’acqua di mare sono il sole ed il vento, non vi sono scorie di produzione inquinanti e l’acqua,da cui ha cristallizzato il sale,viene conservata ed riutilizzata l’anno seguente.

Le spire di Archimede, che conducono l’acqua presa direttamente dal mare nella prima zona evaporante. Per la misurazione dell’acqua si utilizza il densimetro, di vetro zavorrata alla base con del piombo. Questo, graduato nella parte superiore, si immerge nell’ acqua di cui si vuole sapere la densità, e affonda fino a fermarsi in prossimità di un numeretto, che poi è il gradoBé. Le fasi successive consistono nelle continue evaporazioni che si ottengono attraverso il passaggio dell’acqua da una casella all’ altra evaporante per aumentare la densità. In queste fasi assistiamo contemporaneamente alla depurazione della acque del mare da tutti quei sali di cui sono composte, i quali partecipano alle diverse intensità. Infatti l’acqua marina non contiene solo cloruro di sodio, ma anche altri sali, di svariate densità, le cui quantità medie, contenute per mc. a 3,5° Baumè, sono rappresentate nella seguente tabella:
Carbonato di calcio/ossido di ferro kg. 0,112
Cloruro di potassio “ 0,498
Bromuro di sodio “ 0,548
Solfato di calcio “ 1,691
Cloruro di magnesio “ 3,171
Solfato di magnesio “ 3,977
Cloruro di sodio “ 28,997

Nella quarta fase l’acqua passa nelle zone evaporanti immediatamente vicine alla zona salante. Durante queste fasi l’acqua del mare assume due denominazioni:acqua Vergine e acqua Madre, che, avendo liberato il sale, è appunto diventata madre . Il ciclo di produzione del sale avviene in un arco di tempo che va da un minimo di 3 fino a 4-5 anni, a seconda delle esigenze del mercato. Questo tipo di produzione detta “pluriennale” dura ormai da 20 anni e fino a 2 anni fa era accompagnata da quella “annuale” .
1. La “produzione pluriennale”, non è altro che la produzione di sale su sale. Qui lo spessore medio dell’incrostazione salina è di 70-80 cm .
2. La “produzione annuale”, in disuso per le continue trasformazioni della salina, prevedeva una sola produzione l’anno, per uno spessore medio di circa 20 cm di sale. Mentre nella produzione annuale non c’era bisogno di alcuna produzione, in quella pluriennale c’è bisogno del cosiddetto cappotto: 40 cm di acqua madre che preserva l’incrostazione salina dallo scioglimento in caso di pioggia.
LA RACCOLTA
Nel corso del tempo, i sistemi di raccolta del sale si sono più volte modificati, fino ad arrivare all’ultimo sistema di raccolta, che consiste nella tecnica detta a travoni o pluriennale, che avviene in qualsiasi periodo dell’anno. Si evita però di praticarla nel periodo di maggiore piovosità, visto che la pioggia è il nemico numero uno della salina. Per questa raccolta si utilizzano degli escavatori, camion e una pala dinamica. L’incrostazione salina del bacino da raccogliere viene scomposta dagli escavatori, in modo che si formi un pettine e con questo sistema si può anche espellere l’acqua presente. I camions trasportano il sale ai convogliatori che lo inviano direttamente al carroponte: in questo tipo di raccolta, infatti, non si passa per l’impianto di lavaggio perché il sale viana estratto più pulito. Oltre a questa tecnica, si può fare ricorso ad altre che prevedono:
RACCOLTA A MANO, effettuata dal 15 Luglio fino a tutto Novembre dell’anno in corso.Questo sistema di raccolta praticato sino agli inizi del 900 prevedeva l’impiego di tante persone quante ne servivano per coprire l’intera larghezza del bacino. In gergo questi operai erano detti la squadra delle zappette. La crosta salina viene frantumata con una specie di zappetta. Inoltre altri operai, i palisti , posti dietro a questi, per mezzo di pale di ferro provvedevano a formare dei piccoli cumuli di sale all’interno dei bacini, poi un’altra squadra di palisti prelevava il sale dai massini e lo metteva nei sacchi di juta.Ogni sacco era tenuto in piedi da due operai, due palisti provvedevano a riempirlo ed il pesatore, per mezzo di una speciale bilancia ad imbuto, pesava il sale.Vennero in seguito introdotte le ceste di vimini ( coffe ). L’uso delle ceste è importante perché venne a coincidere con l’aumento della produzione e la formazione delle cosiddette aie di deposito all’esterno dei bacini.Per mezzo di esse, il sale veniva trasportato dai massini alle aie per formare grosse montagne dette prisma, su cui ci si arrampicava attraverso dei gradini molto pericolosi scavati nella stessa montagna.
RACCOLTA MECCANICA, effettuata dalla terza decade di Agosto fino a tutto Novembre dell’anno in corso, ad opera della macchina-raccoglitrice che sostituiva totalmente il lavoro manuale. Fu una vera rivoluzione nell’ambito del sistema lavorativo del sale, sia per la raccolta che per il trasporto “a deposito”. Infatti il sale veniva portato direttamente sulle aie di deposito. Per mezzo di carrellini, il sale passava in una complicata rete di nastri trasportatori che lo inviavano prima nell’impianto di lavaggio e poi verso i carroponti che ne permettevano l’ammassamento. Queste macchine potevano procedere sull’incrostazione salina grazie a due lunghi rulli di metallo. In questi tipi di raccolta anche la cilindratura del bacino avveniva a mano: un operaio trainava col metodo proprio dei pastori un cilindro di cemento armato per livellare il fondo del bacino prima della messa a sale. Generalmente scalzo; quest’uomo solo più tardi vide l’uso di particolari scarpe – zampette – fatte a mano e in casa dalle donne; successivamente fu introdotta la cilindratrice a motore. Il salinaro di un tempo, senza strumentazione alcuna, doveva gestire i processi evaporativi, impiegando in modo ottimale acque dolci e salate. Più che per le coltivazioni agricole, egli doveva “governare” l’acqua, il sole e il vento e le proprie energie. A differenza delle saline o degli stagni salati della costa atlantica, dove per riempire di acqua di mare le vasche veniva sfruttata l’energie delle maree, nel Mediterraneo l’innalzamento dei grossi volumi d’acqua (anche diverse migliaia di metri cubi al giorno ) avveniva mediante l’energia del vento o con i muli. Solo creando il giusto carico idraulico l’acqua è in grado di circolare all’interno della salina, un’enorme scacchiera le cui caselle di differente colorazione sono vasche collegate da chiuse e canali, ciascuna con la propria funzione nella progressiva depurazione della soluzione salina durante i processi evaporativi.